ISSN 2239-8570

Modifiche all’art. 2358 cod. civ.: ammessi i prestiti per l’acquisto di azioni proprie

Il 30 settembre 2008 entrerà in vigore il D.lgs 4.8.2008 n 142, in attuazione della direttiva 2006/68/CE, pubblicato sulla GU n. 216 del 15.9.2008, che reca modifiche al diritto societario in tema di conferimenti in natura e di finanziamenti a terzi per l’acquisto di azioni proprie.In merito a quest’ultimo argomento, il nuovo art. 2358 cod. civ. introduce una deroga al divieto per le società di concedere, direttamente o indirettamente, prestiti e accordare garanzie a terzi per l’acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie alle seguenti condizioni.L’operazione deve essere preventivamente autorizzata dall’assemblea straordinaria. A tal fine gli amministratori devono predisporre una relazione all’assemblea che illustri gli aspetti giuridici ed economici dell’operazione, le condizioni, gli obiettivi imprenditoriali e lo specifico interesse che la sostiene.La relazione deve anche esporre i rischi per la liquidità e la solvibilità della società nonché il prezzo al quale il terzo acquisterà le azioni.La norma prevede, inoltre, sempre nella relazione degli amministratori, l’attestazione che l’operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato.La relazione deve essere depositata presso la sede della società nei trenta giorni che precedono l’assemblea.Dopo aver assunto la delibera, il verbale assembleare, con allegata la relazione, deve essere depositato, entro trenta giorni, per l’iscrizione presso il registro delle imprese.L’apertura realizzata in materia di prestiti a terzi per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie modifica una disciplina in precedenza preclusiva. L’unica eccezione era costituita dalle operazioni realizzate per favorire l’acquisto di azioni da parre di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 

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