ISSN 2239-8570

Successione del coniuge superstite: diritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge del de cuius ex art. 540, comma 2, c.c., di Chiara Sartoris


DOCUMENTI ALLEGATI

In questa sentenza le Sezioni Unite si pronunciano sulla questione riguardante, in tema di successione legittima, il riconoscimento o meno, a favore del coniuge superstite, dei diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540, comma secondo, c.c. (Riserva a favore del coniuge) nell’ambito della successione necessaria. Dopo aver dato risposta positiva a tale questione, la Suprema Corte affronta l’ulteriore e consequenziale problema del calcolo del valore della quota del coniuge superstite: ci si chiede se i predetti diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt. 581 (Concorso del coniuge con i figli) e 582 (Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli  e sorelle) c.c.

La moglie del de cuius ricorre in Cassazione avverso la sentenza di appello ove si è esclusa la possibilità che, in materia di successione legittima, alla quota spettante al coniuge, ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c., possano cumularsi i diritti di abitazione e di uso previsti in tema di successione necessaria dall’art. 540, comma secondo, c.c. In particolare, la ricorrente sostiene che, pur in mancanza di un espresso richiamo normativo, la corretta interpretazione degli artt. 553 e 540 c.c. induca a ritenere che, nella successione legittima, la quota del coniuge superstite debba avere un valore complessivo non inferiore a quella al medesimo garantita dalle norme sulla successione necessaria, costituita dalla somma del valore della quota di riserva e dei diritti di uso e abitazione.

La questione in esame nasce dal rilevo che, mentre l’art. 540, comma secondo, c.c. prevede che al coniuge superstite, “anche quando concorra con altri chiamati”, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (se di proprietà del defunto o comuni), gli artt. 581 e 582 c.c., dettati in materia di successione legittima, invece, non fanno riferimento a tali diritti. Da segnalare poi la circostanza che l’art. 584 (dedicato alla successione del coniuge putativo) prevede espressamente l’applicabilità, in favore di quest’ultimo, della disposizione dell’art. 540, secondo comma, c.c.

Nella giurisprudenza di legittimità si registrano orientamenti contrastanti sul punto. Una prima tesi (Cass., 23 marzo 1999, n. 22639) è favorevole ad estendere i diritti di abitazione e di uso di cui all’art. 540, comma secondo, c.c. al coniuge nella successione legittima, poiché l’eventualità che il coniuge putativo possa godere di un trattamento diverso e più favorevole rispetto al coniuge legittimo sarebbe contraria al principio di eguaglianza.

Una diversa tesi (Cass., 6 aprile 2000, n. 22639), invece, evidenzia un ostacolo che si opporrebbe all’accoglimento della impostazione estensiva. In tema di successione legittima non sussiste una norma in cui si preveda che, al fine di fare salva l’intera riserva del coniuge, i diritti di abitazione e di uso si aggiungano alla quota di riserva di cui agli artt. 540, comma primo, e 542 c.c.; per questo motivo, si esclude che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c., si possano aggiungere i diritti in questione.

La risposta delle Sezioni Unite al problema in esame si pone in linea con la tesi estensiva. In particolare, si osserva che l’art. 540, comma secondo, c.c. prevede la riserva dei diritti di abitazione e di uso al coniuge “anche quando concorra con altri chiamati”; ma un concorso con “altri chiamati” ricorre, non soltanto nella successione necessaria, bensì anche in quella legittima; da ciò si evince che il legislatore abbia voluto attribuire tali diritti al coniuge superstite sia nella successione testamentaria sia  in quella legittima.

Risolta positivamente la prima questione, le Sezioni Unite affrontano quella relativa ai criteri di calcolo del valore della quota del coniuge superstite. Anche su tale aspetto si registrano orientamenti contrastanti. Nella scelta tra l’applicabilità dell’art. 553 e la disciplina dei prelegati ex lege, le Sezioni Unite ritengono di aderire a quest’ultima tesi. Pertanto, una volta configurati i diritti di abitazione e di uso come prelegati ex lege, il valore capitale dei medesimi deve essere stralciato dall’asse ereditario, per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi, secondo le norme della successione legittima.

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