In questa sentenza le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione della immediata efficacia esecutiva dei decreti di modifica delle condizioni di divorzio emessi in primo grado dal tribunale in camera di consiglio, in pendenza di reclamo davanti alla Corte d’Appello.
La vicenda sottesa alla decisione in analisi riguarda l’opposizione proposta da una donna al precetto notificatole dal coniuge per il pagamento delle somme dovute per il mantenimento del figlio. L’opponente contesta l’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione, trattandosi di decreto emesso dal tribunale in sede di modifica delle condizioni di divorzio, e gravato da reclamo davanti alla Corte d’Appello. Il Tribunale, tuttavia, respinge l’opposizione della donna affermando che deve darsi applicazione alla norma, interpretata estensivamente, contenuta nella L. 74/1987, art 4, comma 11 previgente, come modificato dalla L. 80/2005.
La prima sezione civile, investita del ricorso della donna, trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto tra due precedenti della Corte in tema di esecutività immediata dei decreti di modifica delle condizioni di divorzio.
Secondo un primo orientamento, il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione previsto dall’art. 710 c.p.c. non è immediatamente esecutivo, ma lo è solo ove in tal senso sia disposto dal giudice, secondo quanto prevede l’art. 741 c.p.c. (Cass., 27 aprile 2011, n. 9373). Un diverso orientamento, invece, predica la immediata esecutività del provvedimento di cui all’art. 710 c.p.c., in quanto ad esso non si applicherebbe il differimento dell’efficacia esecutiva previsto, in via generale, dall’art. 741 c.p.c. per gli altri provvedimenti camerali (Cass., 20 marzo 2012, n. 4376).
Le Sezioni Unite, nell’aderire a questo secondo indirizzo, fanno leva sull’art. 4 della L. 898/1970, come novellato dalla L. 80/2005, il cui comma 8 rinvia all’art. 189 disp. att. (dove si prevede che l’ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore adotta i provvedimenti di cui all’art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo e che essa conserva efficacia anche dopo l’estinzione del processo finché non sia sostituita con altri provvedimento). Viene così stabilito che tale disposizione si applica, nel procedimento di divorzio, ai provvedimenti del presidente del tribunale e a quelli del giudice istruttore.
Si osserva, inoltre, che la possibilità di revisione delle condizioni stabilite al termine del giudizio di primo grado è espressione della clausola rebus sic stantibus: il relativo giudizio, pertanto, assume il carattere di una prosecuzione (sia pure circoscritta al tema delle condizioni regolatrici dei rapporti tra gli ex coniugi) di quel primo giudizio, del quale necessariamente condivide gli aspetti legati all’oggetto comune.
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