NOTA REDAZIONALE A CASS., 14 NOVEMBRE 2014, N. 24347
Il caso riguarda un’azione di risarcimento del danno connesso all’omicidio colposo addebitabile al comandante di un aliscafo. La domanda era stata formulata nei confronti dell’armatore da un parente della persona deceduta.
Tuttavia, nel corso dei giudizi di merito, la richiesta veniva rigettata per intervenuta prescrizione: l’atto introduttivo era stato notificato successivamente alla scadenza semestrale disposta dagli articoli 409 e 418 cod. nav.
Diversamente, la Cassazione ritiene applicabile al caso di specie l’art. 2947, III co., c.c. che estende il termine di prescrizione penale anche all’azione civile, qualora quest’ultima preveda un termine più breve.
La Corte argomenta l’assunto muovendo da due dati, la portata applicativa della norma ed i soggetti che ne possono beneficiare.
Per quanto riguarda la portata applicativa, la norma si riferisce non solo all’illecito extracontrattuale ma anche all’inadempimento che possa integrare un reato. In tal senso cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio 1997, n. 1479, Foro it., 1997, I,1868; Danno e resp., 1997, p. 320, con nota di Carbone; in Resp. civ. e prev., 1997, p. 711 con nota di Feola (la sentenza precisa altresì che le cause di sospensione ed interruzione della prescrizione relativa al reato non rilevano nel settore civile); Cass., 18 aprile 2001, n. 5693, in Danno e resp., 2001, p. 691; Cass., 2 marzo 2009, n. 5009, in Iusexplorer.
La tesi è convincente per due motivi. In primo luogo, la rubrica dell’art. 2947 è rubricata prescrizione del diritto al risarcimento del danno, con valenza onnicomprensiva. In secondo luogo, il terzo comma dell’art. 2947 c.c. fa un generico riferimento al fatto, senza aggiungere l’aggettivo illecito che compare invece solo nel primo comma.
Per quanto riguarda la portata soggettiva, è stato ritenuto che del termine più lungo possano beneficiare tutti i soggetti passivi del reato e che la norma si applichi non solo all’azione civile promossa contro il soggetto penalmente imputabile ma anche all’azione civile diretta contro gli obbligati al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta, come nel caso di specie.
Anche su questo punto la giurisprudenza è costante, cfr. Cass., 6 febbraio 1989, n. 729, in Giur. it., 1990, I, 1, p. 487; Cass., 9 ottobre 2001, n. 12357, in Iusexplorer; Cass., 25 luglio 2008, n. 20437, in Guida al diritto, 2008, 40, 54 (s.m.); Cass., 19 dicembre 2013, n. 28464, in Foro it., 2014, I, c. 2181.
La sentenza, ponendosi in continuità con la precedente tradizione giurisprudenziale, afferma dunque che il termine di prescrizione più lungo previsto dalla legge penale si applichi anche per la vittima indiretta.
In questa prospettiva, si supera quell’interpretazione che legge l’art. 2947, III co., c.c. come norma di raccordo tra processo civile e processo penale; piuttosto, il legislatore ha voluto introdurre un più lungo termine di prescrizione civile per le ipotesi in cui il disvalore racchiuso nel fatto illecito sia talmente significativo da integrare anche un reato.
Sull’orientamento (superato) che individua la ratio dell’art. 2947, III co., c.c. nell’evitare che la vittima resti priva di azione civile in conseguenza del tempo più lungo trascorso per l’accertamento del reato in sede penale cfr. Cass., sez. un., 10 aprile 2002, n. 5121, in Dir. e giust., 2002, 19, 18 con nota di Rossetti; in Danno e resp., 2002, p. 831, con nota di Agnino; in Foro it., 2002, I, c. 2402; in Giur. it., 2002, p. 1825; in Resp. civ. e prev., 2002, p. 1363, con nota di Feola; in Corr. giur., 2002, p. 1173 con nota di Cavone.
Per la tesi che postula l’autonomia ed indipendenza del processo penale da quello civile v. invece Cass., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337, in Foro it., 2009, I, c. 767; in La resp. civ., 2009, p. 513, con nota di Cardano; in Giust. civ., 2009, I, p. 1899.
In dottrina cfr. A. Gallione – S. Maccioni, Il danno e il reato, Padova, 2000, in part. p. 247; V. Zeno Zencovich, La responsabilità civile da reato, Padova, 1989, in part. p. 132 e ss.; G. Ichino, La parte civile nel processo penale, Padova, 1989.
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