L’intermediazione del credito attraverso soggetti esterni ha assunto progressivo rilievo nelle strategie delle banche e degli intermediari finanziari per la flessibilità dei moduli operativi e per il contenimento degli oneri. Lo sviluppo di tale schema distributivo si è manifestato, tra l’altro, con l’incremento esponenziale del numero degli operatori, soprattutto dei mediatori creditizi che operavano in base a formule contrattuali ibride e non del tutto compatibili con il requisito dell’indipendenza. Agivano, infatti, in forza di convenzioni con le banche allo scopo di promuoverne i prodotti.
Si è, perciò, configurata un’anomalia nei canali distributivi in quanto i mediatori creditizi, non operando in un contesto di rete indipendente, si assimilavano nella sostanza agli agenti in attività finanziaria. È da aggiungere che l’insufficiente selezione nei requisiti di professionalità e onorabilità a monte delle previgenti forme di iscrizione e la possibilità di eludere i controlli provocavano fenomeni di criminalità.
Per i menzionati motivi, la Banca d’Italia ha perorato modifiche legislative nell’ottica di concretizzare più efficaci modalità di vigilanza. Sulla base della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 è maturata la riforma della materia anticipata dall’Indagine conoscitiva sul credito al consumo della Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data 23 febbraio 2010.
Il d.lgs. 141/2010 ha riformato il credito al consumo e, insieme, l’intermediazione del credito mettendo ordine nei canali distributivi delle banche e degli intermediari finanziari con la netta separazione tra canali indipendenti e canali captive (che operano su mandato). Il tutto in un contesto di adeguata qualificazione degli operatori sotto il profilo della professionalità e della onorabilità.
Per i mediatori creditizi è stata resa obbligatoria la forma di società di capitali o cooperativa con dotazione di capitale non inferiore al minimo previsto per le spa. Di fatto, scompaiono i mediatori creditizi persone fisiche, che costituivano la maggioranza degli intermediari del credito, a vantaggio di una reale qualifica di indipendenza. Per la promozione dei contratti di finanziamento le banche e gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria (anche persone fisiche e società di persone) e questi hanno assunto ora la suddetta maggioranza numerica.
Si profila così un mercato del credito ordinato in due canali distributivi che non presentano le commistioni del passato.
Il d.lgs. 169/201, secondo correttivo al d.lgs. 141/2010, ha disciplinato il sistema delle compatibilità tra gli operatori dei due separati canali:
- reti indipendenti: mediatori creditizi, mediatori di assicurazione e consulenti finanziari;
- reti captive: agenti in attività finanziaria, promotori finanziari e agenti di assicurazione.
Ognuno nel separato canale può allargare la sua sfera operativa accedendo all’iscrizione negli altri elenchi, albi e registri. Ad esempio, l’agente in attività finanziaria può iscriversi nell’albo del promotori finanziari, ma non in quello dei consulenti finanziari.
Se ne trae un’indicazione di rilievo: quella di pervenire in futuro a un operatore unico nei rispettivi canali, obiettivo interessante ma non privo di difficoltà.
Il volume si propone di assecondare la formazione degli intermediari del credito per:
- sostenere la prova di esame ai fini dell’iscrizione negli elenchi;
- affrontare la prova valutativa alla quale sono sottoposti i dipendenti e i collaboratori degli intermediari stessi che hanno forma societaria;
- assolvere gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla legge in modo continuativo.
Di seguito è possibile scaricare l’intero quaderno: L. Bonito, Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
L’intermediazione del credito attraverso soggetti esterni ha assunto progressivo rilievo nelle strategie delle banche e degli intermediari finanziari per la flessibilità dei moduli operativi e per il contenimento degli oneri. Lo sviluppo di tale schema distributivo si è manifestato, tra l’altro, con l’incremento esponenziale del numero degli operatori, soprattutto dei mediatori creditizi che operavano in base a formule contrattuali ibride e non del tutto compatibili con il requisito dell’indipendenza. Agivano, infatti, in forza di convenzioni con le banche allo scopo di promuoverne i prodotti.
Si è, perciò, configurata un’anomalia nei canali distributivi in quanto i mediatori creditizi, non operando in un contesto di rete indipendente, si assimilavano nella sostanza agli agenti in attività finanziaria. È da aggiungere che l’insufficiente selezione nei requisiti di professionalità e onorabilità a monte delle previgenti forme di iscrizione e la possibilità di eludere i controlli provocavano fenomeni di criminalità.
Per i menzionati motivi, la Banca d’Italia ha perorato modifiche legislative nell’ottica di concretizzare più efficaci modalità di vigilanza. Sulla base della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 è maturata la riforma della materia anticipata dall’Indagine conoscitiva sul credito al consumo della Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data 23 febbraio 2010.
Il d.lgs. 141/2010 ha riformato il credito al consumo e, insieme, l’intermediazione del credito mettendo ordine nei canali distributivi delle banche e degli intermediari finanziari con la netta separazione tra canali indipendenti e canali captive (che operano su mandato). Il tutto in un contesto di adeguata qualificazione degli operatori sotto il profilo della professionalità e della onorabilità.
Per i mediatori creditizi è stata resa obbligatoria la forma di società di capitali o cooperativa con dotazione di capitale non inferiore al minimo previsto per le spa. Di fatto, scompaiono i mediatori creditizi persone fisiche, che costituivano la maggioranza degli intermediari del credito, a vantaggio di una reale qualifica di indipendenza. Per la promozione dei contratti di finanziamento le banche e gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria (anche persone fisiche e società di persone) e questi hanno assunto ora la suddetta maggioranza numerica.
Si profila così un mercato del credito ordinato in due canali distributivi che non presentano le commistioni del passato.
Il d.lgs. 169/201, secondo correttivo al d.lgs. 141/2010, ha disciplinato il sistema delle compatibilità tra gli operatori dei due separati canali:
– reti indipendenti: mediatori creditizi, mediatori di assicurazione e consulenti finanziari;
– reti captive: agenti in attività finanziaria, promotori finanziari e agenti di assicurazione.
Ognuno nel separato canale può allargare la sua sfera operativa accedendo all’iscrizione negli altri elenchi, albi e registri. Ad esempio, l’agente in attività finanziaria può iscriversi nell’albo del promotori finanziari, ma non in quello dei consulenti finanziari.
Se ne trae un’indicazione di rilievo: quella di pervenire in futuro a un operatore unico nei rispettivi canali, obiettivo interessante ma non privo di difficoltà.
Il volume si propone di assecondare la formazione degli intermediari del credito per:
– sostenere la prova di esame ai fini dell’iscrizione negli elenchi;
– affrontare la prova valutativa alla quale sono sottoposti i dipendenti e i collaboratori degli intermediari stessi che hanno forma societaria;
assolvere gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla legge in modo continuativo.
Lascia un commento