La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6533/2016, esamina la questione della configurabilità di una responsabilità ex art. 96, comma 2, c.c. in capo al creditore che iscriva ipoteca su beni di valore sproporzionato rispetto al credito garantito, con conseguente eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela e abuso della garanzia patrimoniale.
Questa sentenza si segnala senz’altro per la innovatività della soluzione prospettata. Si tratta, infatti, del primo caso in cui la Cassazione afferma l’esistenza di una ipotesi di abuso del diritto in relazione alla garanzia patrimoniale.
Con riguardo alle ipotesi di iscrizione di ipoteca per un valore sproporzionato rispetto al credito da garantire e che poi si riveli insussistente, la Cassazione, per orientamento consolidato, ha sempre escluso la responsabilità aggravata del creditore ex art. 96, comma 2, c.c. (così Cass., nn. 16308/2007, 13107/2010, 17902/2010 ). Alla base di questa impostazione sta l’interpretazione dell’art 2740 c.c.: se il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri, il creditore può iscrivere ipoteca anche per un valore maggiore. Tanto è vero che l’ipoteca può essere ridotta successivamente alla iscrizione, ai sensi dell’art. 2887 c.c.. Inoltre l’art 2828 c.c. consente di iscrivere ipoteca su qualunque bene immobile del debitore, quindi – si dice – anche per un valore maggiore.
La Cassazione nel 2016 afferma, invece, per la prima volta, la configurabilità dell’abuso del diritto in relazione alla garanzia patrimoniale, in quanto gli stessi artt. 2740, 2887 e 2828 c.c. non sarebbero norme estranee alla applicazione del generale divieto di abuso del diritto (Cf. un isolato precedente Cass., n. 9307/1994).
Difatti, la garanzia patrimoniale del debitore è uno strumento diretto a soddisfare la pretesa del creditore e, come ogni diritto, deve essere esercitato in modo proporzionato. Per cui, anche la funzione di generale garanzia per il creditore assolta dal patrimonio del debitore incontra il limite dell’abuso del diritto. Nell’ipotesi in esame, l’esercizio del diritto può dirsi proporzionato se il creditore iscrive ipoteca su un bene di valore corrispondente al credito. Viceversa, il creditore abusa dello strumento di garanzia se esercita la garanzia patrimoniale in modo sproporzionato.
Secondo la Cassazione, questo comportamento integra la fattispecie di responsabilità processuale di cui all’art 96, comma 2, c.p.c., poiché l’eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela configura un’ipotesi di abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.
A sostegno di questa soluzione, la Cassazione invoca la sopravvenienza nell’ordinamento dell’art 111 Cost., che impone una interpretazione delle norme processuali coerente con i principi di ragionevole durata del processo e di giusto processo: per cui, un processo, per essere “giusto”, non può essere frutto di abuso della tutela accordata al diritto sostanziale perseguito.
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