Con l’ordinanza in esame, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite per risolvere una questione di massima di particolare importanza, cioè quella della riconoscibilità di sentenze straniere comminatorie di danni punitivi.
Alle Sezioni Unite è chiesto di stabilire, in particolare, se le sentenze straniere che prevedono danni punitivi siano o meno in contrasto con il principio di ordine pubblico.
La questione è, dunque, di particolare interesse, atteso che concerne la funzione svolta dalla responsabilità civile nel nostro ordinamento.
Come è noto, l’istituto dei danni punitivi non è espressamente previsto dall’ordinamento italiano, a differenza degli ordinamenti di common law (non a caso, la sentenza oggetto di domanda di delibazione nel caso di specie è stata pronunciata da un giudice nordamericano); la sua ammissibilità è anzi discussa in quanto la condanna ad un risarcimento a titolo punitivo finisce per attribuire natura punitiva e deterrente al rimedio risarcitorio, in contraddizione con la ritenuta funzione esclusivamente compensatoria riconosciuta tradizionalmente a tale rimedio. Da qui, il possibile contrasto con l’ordine pubblico.
La giurisprudenza di legittimità è stata finora contraria alla possibilità di delibare sentenze di condanna al risarcimento di danni punitivi proprio sulla base della tesi secondo cui nel nostro ordinamento «l’idea della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante», avendo la responsabilità civile il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto leso, mediante il pagamento di una somma diretta a eliminare le conseguenze del danno arrecato (così Cass., nn. 1183/2007, 1781/2012).
Nella ordinanza in esame la Cassazione propone una soluzione diversa incentrata sulla riflessione sul concetto di ordine pubblico, di cui alla legge n. 218/1995, quale limite alla delibazione di sentenze straniere.
Dopo aver ripercorso l’evoluzione a cui questo concetto è andato incontro, la Cassazione rileva come esso oggi coincida con l’ordine pubblico internazionale, essendo in atto un «progressivo e condivisibile allentamento del livello di guardia tradizionalmente opposto dall’ordinamento nazionale all’ingresso di istituti giuridici e valori estranei». Le stesse esigenze legate alla «globalizzazione degli ordinamenti giuridici in senso trasnazionale» sembrano imporre una rilettura della responsabilità civile in un’ottica non più esclusivamente riparatoria.
Se il concetto di ordine pubblico va identificato con i valori essenziali dell’ordinamento interno da valutarsi in armonia con quelli della comunità internazionale, allora, secondo la Cassazione, non si può sostenere che l’istituto dei danni punitivi sia pregiudizialmente contrario all’ordine pubblico internazionale. Questa ipotesi ricorrerebbe solo se la liquidazione disposta dal giudice risulti effettivamente abnorme, alla luce di una valutazione in concreto.
E tanto è possibile sostenere escludendo, appunto, che la funzione riparatoria della responsabilità civile abbia carattere esclusivo e non possa coesistere anche con altre funzioni, come quella sanzionatoria. Ciò sarebbe confermato anche da varie disposizioni legislative in materia di obbligazioni pecuniarie, tutela del diritto d’autore, di proprietà industriale e di responsabilità processuale, astraintes.
Da qui la necessità di una presa di posizione sulla questione da parte delle Sezioni Unite.
Lascia un commento