ISSN 2239-8570

Efficacia della normativa anti-usura sui contratti sorti anteriormente all’entrata in vigore della 1. n. 108 del 1996, di Daniele Imbruglia


DOCUMENTI ALLEGATI

Con l’ordinanza n. 2484 del 31 gennaio 2017 la Prima Sezione Civile ha rimesso al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione dell’eventuale efficacia della normativa anti-usura sui contratti sorti anteriormente all’entrata in vigore della 1. n. 108 del 1996 ma che hanno avuto vigenza anche successivamente ad essa.

 Come indicato nel testo dell’ordinanza, in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sul punto vi sono almeno due orientamenti.

 Secondo un primo indirizzo andrebbe escluso che “il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (senza oltrepassare il limite dell’usurarietà), in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex art. 1339 e 1418 cod. civ. la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge così come integrata dal d.m. periodicamente emanati al riguardo” (come esempio di questo orientamento l’ordinanza cita la pronuncia Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2016, n. 801).

L’ordinanza riporta poi un diverso orientamento, in virtù del quale si afferma invece che “le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte con l’art. 4 l. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito” (Cass., sez. I, 17 agosto 2016, n. 17150).

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