ISSN 2239-8570

Violazione del diritto all’autodeterminazione sanitaria e onere probatorio, di Chiara Sartoris


DOCUMENTI ALLEGATI

La terza sezione di Cassazione torna sul tema dell’autonoma risarcibilità della violazione del diritto di autodeterminazione sanitaria, soffermandosi sullo specifico problema del quantum dell’onere probatorio.
La vicenda origina da un caso di malpractice medica. Il colpevole ritardo diagnostico di una patologia a esito infausto da parte del sanitario impedisce al paziente di determinarsi liberamente in ordine alla scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di malattia. In questi casi, infatti, il paziente si vede preclusa non solo la possibilità di procedere in tempi più rapidi all’attivazione della terapia necessaria o di ricercare alternative meramente palliative, ma anche la scelta di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole attesa della fine.

Ciò posto, la corte territoriale rigetta la domanda risarcitoria della moglie e della figlia del paziente deceduto: viene ritenuto non assolto l’onere di allegazione e di prova «in ordine scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se non si fosse verificato l’evento dannoso», e cioè se avesse avuto tempestiva conoscenza delle proprie effettive condizioni di salute.

I giudici di Cassazione accolgono, invece, il ricorso presentato dalle originarie attrici, rilevando che la corte d’appello sia incorsa in falsa applicazione degli artt. 1218 e 2043 c.c., nella parte in cui ha ritenuto indispensabile, al fine di valutare la pretesa risarcitoria, la specifica deduzione della diversa scelta di vita del paziente.

La decisione della Cassazione muove dalla considerazione che la violazione del diritto di autodeterminazione sanitaria non può coincidere con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere dal paziente. Il danno, in tali fattispecie, va ravvisato, piuttosto, nella «perdita diretta di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo». Siffatto bene – precisano i giudici – non è configurabile «alla stregua di un quantum (eventualmente traducibile in termini percentuali) di possibilità di un risultato o di un evento favorevole», differentemente dalla chance; ma è «apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto».

È, dunque, questo l’unico danno risarcibile, secondo la Cassazione, non anche il danno, lamentato dai ricorrenti, consistente nella perdita di specifiche possibilità esistenziali alternative. In tal modo, la sentenza conferma la rilevanza e la tutela risarcitoria di questa specifica forma di autodeterminazione individuale, quale situazione giuridica soggettiva già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale. Ne consegue che all’attore non è richiesto l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione e di prova.

In forza di tale ricostruzione, dunque, la Cassazione ribadisce l’idea del paziente quale soggetto che, pur affidandosi alla competenza e professionalità del sanitario, resta responsabile, e non mero oggetto passivo, della propria esperienza esistenziale, soprattutto nel momento cruciale dell’approssimarsi della morte.

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