ISSN 2239-8570

Non meritevolezza del contratto e tutela dell’investitore, di Chiara Sartoris.


DOCUMENTI ALLEGATI

La stipulazione di un contratto di investimento c.d. “4You” viene nuovamente sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione sotto il profilo della meritevolezza della sua causa.

Come è noto, il contratto atipico denominato “4You” consente alla banca di acquistare immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari, ricevendo contestuale mandato senza vincoli ad acquistare detti prodotti. In forza di tale negozio, la banca può lucrare gli interessi restitutori, mentre il sottoscrittore matura il premio del proprio investimento solo alla scadenza e sempre che questo risulti attivo.

Nel caso di specie, l’investitore impugna il contratto proprio lamentando la non meritevolezza della causa ex art. 1322, comma 2, c.c., e chiedendo che venisse dichiarata la sua nullità e inefficacia radicale. La banca si difende sostendo che, al contrario, il contratto rientra in una operazione pienamente lecita, consistente nella erogazione di un finanziamento a lungo termine per l’acquisto immediato di strumenti finanziari.

Nei primi due gradi di giudizio, tuttavia, il risparmiatore vede respingere le sue domande, in quanto non viene riconosciuto alcuno squilibrio contrattuale e l’operazione negoziale viene ritenuta perfettamente lecita e meritevole di tutela.

La Corte di Cassazione, invece, muovendo dalla definizione giurisprudenziale del contratto “4You”, rileva la grave iniquità delle pattuizioni contrattuali in esame, atteso che l’alea risulta tutta collocata in capo al risparmiatore. Difatti, mentre la banca può acquistare l’immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare a investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, l’investitore può maturare il premio del proprio investimento solo alla scadenza del contratto e solo se risulta attivo.

Proprio tale“squilibrio abnorme tra le prestazioni” conduce alla conclusione della non meritevolezza dell’operazione negoziale in esame.

Sulla base della illustrata premessa, i giudici ritengono, quindi, di dare continuità al proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia: tale contratto non sarebbe meritevole di tutela per contrasto con i principi desumibili dagli artt. 37 e 38 Cost. sulla tutela del risparmio e sull’incentivo delle forme di previdenza anche privata, in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte del professionsita, delle preoccupazioni previdenziali del cliente, attraverso operazioni negoziali complesse di rischio e con rischio unilateralmente a carico dell’investitore (cfr. Cass., n. 2900/2016; Cass., n. 26057/2017; Cass., n. 7751/2018; Cass., n. 383/2018).

In particolare, i giudici rilevano che l’operazione negoziale in questione non avrebbe potuto consentire al risparmiatore di raggiungere alcun beneficio economico futuro a fini previdenziali non tanto a causa dell’andamento imprevedibile dei mercati, quanto, piuttosto, a causa del “tessuto di regole e vincoli contrattuali congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose”.

Sicché, i giudici concludono per la nullità di tale contratto per non meritevolezza del profilo causale.

In considerazione di tutto ciò, la Corte, nel cassare la sentenza inpugnata, rinvia la controversia alla corte d’appello per un nuovo esame.

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