ISSN 2239-8570

Rinvio pregiudiziale: il condominio può essere qualificato come consumatore?, di Chiara Sartoris


DOCUMENTI ALLEGATI

Con la presente ordinanza, il Tribunale di Milano propone rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per avere un chiarimento di estrema importanza circa la possibilità di estendere la nozione di “consumatore”, di cui alla Direttiva 93/13/CE e all’art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons., anche al condominio.

La vicenda alla base del rinvio origina dalla opposizione del condominio al precetto con il quale viene intimato, dalla società creditrice, il pagamento di una certa somma di denaro. In corso di causa, emerge che il condominio ha già pagato l’intera somma dovuta a titolo di capitale, mentre resta controversa la debenza degli interessi di mora relativi a un periodo successivo a quello in cui si è formato il titolo esecutivo alla base del precetto. Difatti, nell’accordo di mediazione raggiunto dalle parti, l’importo della somma dovuta dal condominio è stato calcolato contemplando, oltre al capitale scaduto, anche gli interessi mora. Sennonché, il condominio si difende contestando tanto la legittimità di quella pattuizione, quanto la possibilità, per il creditore, di avvalersi dello strumento della decadenza del termine di cui all’art. 1186 c.c., in caso di mancato pagamento di una sola rata del debito.

In questo contesto, il Tribunale di Milano solleva il problema della qualificabilità del condominio come “consumatore” e, conseguentemente, della rilevabilità officiosa dell’abusività della clausola relativa alla misura degli interessi moratori (secondo gli insegnamenti di SSUU nn. 22642- 22643/2014 e di Corte di Giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon).

Sulla base di tale segnalazione, il condominio opponente afferma, allora, il proprio status di consumatore, chiedendo al giudice di accertare l’abusività della clausola sugli interessi moratori. La controparte si difende, invece, allegando che la clausola in questione è stata oggetto di duplice specifica sottoscrizione, ai sensi gli artt. 1341 e 1342 c.c., a niente rilevando, quindi, la qualificazione del condominio come consumatore.

Ciò considerato, il giudice a quo riflette sulla controversa natura giuridica del condominio. A fronte di un orientamento giurisprudenziale favorevole a qualificarlo come “ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti” (cfr. Cass., n.12911/2012; Cass., n. 26557/2017), si è delineato un diverso orientamento, secondo il quale il concetto di “ente di gestione” rischierebbe di «generare equivoci circa la possibilità di attribuire al condominio una soggettività paragonabile a quella correttamente ricollegata agli enti collettivi non riconosciuti come persone giuridiche» (cfr. Cass., n. 19663/2014). In considerazione di ciò, la giurisprudenza più recente tende a riconoscere, in capo al condominio, una sia pure attenuata personalità giuridica, considerandolo come un soggetto del tutto distinto dai singoli condomini, benché privo di autonomia patrimoniale perfetta (cfr. Cass., n. 8150/2017).

La definizione della natura del condominio non è una questione puramente teorica, ma presenta un rilevante risvolto pratico sotto il profilo – altrettanto problematico – della sua qualificazione come “consumatore”.
Parte della giurisprudenza ammette la possibilità di applicare la disciplina consumeristica al contratto concluso tra un professionista e un amministratore di condominio, sul presupposto che l’amministratore agisce in qualità di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, ai quali va riconosciuta la posizione di consumatori, trattandosi di persone fisiche che operano per scopi estranei ad attività imprenditoria o professionale.

Che i singoli condomini possano essere considerati consumatori non sembra destare particolari perplessità. Secondo il Tribunale di Milano, invece, i problemi si pongono rispetto al condominio, sia esso qualificato come ente di gestione o soggetto giuridico autonomo. Tanto il dato normativo in materia (cfr. art. 2, lett. b), Direttiva 93/13/CE; art. 3, lett. a), Direttiva 2008/48/CE; art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons.), quanto la giurisprudenza europea (cfr. Corte Giustizia, 22 novembre 2001, C- 541/99 e C-542/99, Cape s.n.c.; Corte di Giustizia, 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău) sono chiari nel riconnettere l’applicazione della disciplina consumeristica ai soli consumatori persone fisiche.

In particolare, la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che la limitazione della tutela a favore delle sole persone fisiche è coerente con la ratio complessiva della normativa: assicurare una protezione adeguata per il contraente consumatore, che si trova in una posizione di inferiorità economico-giuridica rispetto al professionista. Conseguentemente, la nozione di “consumatore” deve essere determinata sulla base di un criterio oggettivo – la posizione di oggettiva inferiorità – a prescindere dalle conoscenze o dalle informazioni di cui concretamente dispone e tenendo in considerazione la natura del bene o servizio oggetto del contratto e i fini per i quali quel bene o servizio viene acquistato (cfr. Corte di Giustizia, 19 gennaio 1993, C-89/91; Corte di Giustizia, 5 dicembre 2013, C-508/12, Vapenik; ; Corte di Giustizia, 15 gennaio 2013, C-537/13, Šiba; Corte di Giustizia, 3 settembre 2015, C-110/14, Costea; Corte di Giustizia, 25 gennaio 2018, C-498/16, Screms).
Nel passare in rassegna la giurisprudenza europea degli ultimi anni, il Tribunale di Milano registra una divergenza di vedute rispetto agli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, favorevole, invece, a considerare il condominio come consumatore, benché non si tratti di persona fisica.
Non solo. Il giudice milanese evidenzia un’ulteriore profilo di criticità. La distinzione tra persona fisica e persona giuridica, quale criterio discretivo per l’applicazione della disciplina consumeristica, nel suo rigore, rischia di non ricomprendere talune peculiari situazioni soggettive che sembrano non riconducibili a tale dicotomia, come, appunto, quella del condominio. Nel contempo, non può escludersi che «soggetti non riconducibili alle categorie della persona fisica o della persona giuridica possano trovarsi (sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al livello di informazione) in una situazione di inferiorità rispetto a professionista (…)», tale da giustificare l’applicazione della normativa protettiva.
È proprio con riferimento a questi casi peculiari, ai quali viene ricondotta la situazione del condominio, che il Tribunale di Milano formula il rinvio pregiudiziale, con la richiesta di «verificare se l’interpretazione teleologica delle norme a tutela del consumatore offerta dalla Corte di Giustizia sia tale da consentire di rinvenire lo status di consumatore anche ad un soggetto che non può essere considerato persona fisica o persona giuridica».

Taggato con: , , , , , ,
Pubblicato in Contratto, News, Note redazionali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Newsletter a cura di Giuseppe Vettori