La Corte di giustizia delle comunità europee, su domanda del giudice olandese, si pronuncia sulle intese anticoncorrenziali
La fattispecie e le questioni. Nel corso di un’unica riunione svoltasi nel mese di Giugno del 2001, i principali operatori nel settore delle telecomunicazioni olandesi avevano discusso sulla riduzione dei compensi standard per i rivenditori degli abbonamenti da effettuarsi al termine del periodo estivo.
Considerato che la questione non incideva sui prezzi degli abbonameni al dettaglio, il giudice a quo aveva nutrito alcuni dubbi sulle applicazioni dell’art. 81 CE e decise di sospendere il giudizio per porre alla CGCE le seguenti questioni:
1. A quali criteri si debba far ricorso nell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, per valutare se unpratica concordata abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.
2.Se l’art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che, nell’applicazione del detto articolo da parte del giudice nazionale, la prova del nesso causale tra concertazione e comportamento sul mercato deve essere fornita e valutata ai sensi delle norme di diritto nazionale, sempre che siffatte norme non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
3. Se, nell’applicazione della nozione di pratica concordata ai sensi dell’art. 81 CE, la presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato valga sempre, anche qualora la concertazione avvenga una tantum e l’operatore che vi partecipa resti attivo sul mercato, oppure solo nei casi in cui la concertazione abbia luogo nel corso di un lungo periodo e su base regolare.
La posizione della Corte. La CGCE nel corso della motivazione compila un breve trattato in cui delinea la nozione di intesa anticoncorrenziale e presunzione del nesso causale con conseguente inversione dell’onere della prova:
1. Una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE qualora, in ragione del suo tenore nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è necessario che la concorrenza sia effettivamente impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al dettaglio. Lo scambio di informazioni tra concorrenti persegue uno scopo anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare talune incertezze in relazione al comportamento previsto dagli operatori interessati.
2. Nell’ambito dell’esame del nesso causale tra la concertazione ed il comportamento sul mercato degli operatori ad essa partecipanti, nesso che è necessario ai fini di dichiarare la sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il giudice nazionale è tenuto ad applicare, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, la presunzione di causalità enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali operatori, allorché restano attivi sul mercato, tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti.
3. La presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato vale sempre, anche qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori interessati, sempre che l’operatore partecipante alla concertazione sia rimasto attivo sul mercato.
Di seguito il testo della sentenza:
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