ISSN 2239-8570

CLAIMS MADE NULLA: Il Giudice non può sostituire arbitrariamente il modello claims made con il modello loss occurrence, di Martina Rodovero


DOCUMENTI ALLEGATI

Con l’ordinanza in esame, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla validità del modello claims made e, in particolare, sulla sorte della polizza assicurativa contenente una clausola claims made nulla.

Nel caso di specie, la controversia sorge in seguito alla richiesta di risarcimento di danno biologico da parte di un paziente nei confronti di una struttura sanitaria, in seguito all’errata esecuzione di un intervento chirurgico. L’Ospedale chiama in garanzia la Compagnia Assicurativa, sostenendo che quest’ultima sia tenuta a manlevarla dalla richiesta pervenutagli. La Compagnia Assicurativa si oppone asserendo che il sinistro denunciato dall’assicurato non sia coperto dalla polizza, mentre, dal canto suo, l’Ospedale chiede di dichiarare la nullità della clausola claims made che in essa è contenuta.

La questione, dunque, ruota attorno all’efficacia della copertura assicurativa e, più nello specifico, alla clausola del contratto di assicurazione con cui la Compagnia Assicurativa è tenuta a manlevare l’Ospedale solamente: “per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della assicurazione stessa a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l’effetto della presente polizza. L’assicurazione vale, altresì, per i danni derivanti da comportamento colposo posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla società entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso”.

Siamo davanti, pertanto, ad un claims made “mista” con copertura postuma (c.d. sunset clause); infatti, la garanzia assicurativa in esame è efficace per tutti quei sinistri accaduti in costanza di polizza e per cui il danneggiato abbia proposto richiesta di risarcimento nel medesimo lasso di tempo, con la possibilità in capo all’assicurato di denunciare il sinistro alla Compagnia Assicurativa anche nei dodici mesi successivi alla scadenza della polizza.

Il giudice di prime cure accoglie la domanda della struttura sanitaria e propende per la nullità della claims made, dichiarandola vessatoria (in quanto clausola delimitativa della responsabilità), e condanna la Compagnia, in solido, con l’Ospedale, al risarcimento del danno biologico in favore del paziente.

Il giudice di seconde cure, invece, nonostante giunga alla medesima conclusione del Tribunale, lo fa attraverso un iter motivazionale diverso – complice anche la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (Cass., S. U., 24.09.2018, n. 22437) con cui la Corte, da poco, aveva cercato di dirimere la questione sulla validità della claims made – sostenendo la nullità della clausola in esame per difetto di causa in concreto e per contrasto con norme imperative (argomento quest’ultimo che la Corte, però, non ha sufficientemente argomentato), in quanto l’assicurato, per il tramite di questo contratto, ha un’oggettiva e concreta difficoltà ad accedere alla prestazione indennitaria, tale da azzerare la causa del negozio giuridico.

Peraltro, ed è questo che maggiormente ci interessa in questa sede, la Corte sostituisce il modello claims made, al quale le parti si sono volontariamente affidate, con il modello loss occurence, ossia quello disciplinato dall’art. 1917 c.c., al quale le parti hanno voluto derogare.

La Compagnia assicurativa propone ricorso per Cassazione adducendo, tra gli altri, due motivi di censura: con il primo motivo, lamenta che la Corte territoriale abbia eseguito un giudizio di meritevolezza della clausola ex art. 1322 c.c. e che, pertanto, abbia applicato e interpretato in modo totalmente erroneo la statuizione del giudice di legittimità che, nel 2018, dopo la tipizzazione della clausola in alcuni ambiti specifici (art. 1, comma 26, L. 124/2017; art. 2, comma 1, DM Giustizia 22 settembre 2016; art, 11, L. 24/2017), ha optato per la tipicità della claims made e per un controllo di adeguatezza da effettuare case by case; con il secondo motivo, la Compagnia contesta la sostituzione automatica del modello claims made con il modello loss occurrence, sostenendo che con questa decisione la Corte d’Appello abbia “abdicato all’onere che le incombeva di rideterminare l’assetto negoziale, eliminando lo squilibrio tra le prestazioni delle parti contraenti”.

Il Giudice di legittimità giudica inammissibile il primo motivo di gravame, ma cassa la sentenza per il secondo motivo.

Per quanto riguarda il giudizio svolto in concreto da parte della Corte territoriale, la Cassazione ricorda come le stesse Sezioni Unite abbiano accostato il giudizio di meritevolezza a quello di adeguatezza, asserendo che presentino la stessa “tensione ispiratrice” (Cfr. Cass. S.U., n. 22437/2018). Pertanto, il giudice di merito, che si troverà a fronteggiare questo tipo di clausola e valutarne la sua validità, dovrà effettuare un giudizio di “tenuta” della claims made rispetto all’assetto contrattuale deciso dalle parti, al fine di verificare che la delimitazione del rischio oggetto di contratto non sia tale da azzerare la causa indennitaria dello stesso e che non vi sia eccessivo squilibrio tra le prestazioni, venendo ad assumere rilevanza la comune intenzione delle parti e, sottolinea la Corte, “come elemento unificante, la applicazione della clausola generale di buona fede (artt. 1366 e 1375 c.c.)” (Cass., 5259/2021); esattamente come ha fatto la Corte d’Appello di Roma nel caso che ci interessa, ritenendo che una claims made del genere, anche se con copertura postuma, sia eccessivamente svantaggiosa.

Lapidaria la Cassazione, invece, sul secondo motivo di censura: la Corte d’Appello non avrebbe dovuto sostituire il modello claims made con quello loss occurrence.

La Corte di Legittimità, peraltro, non si limita a questo, ma esplica, con chiarezza, i criteri attraverso i quali il giudice dovrà integrare il negozio giuridico, ossia sarà tenuto a rinvenire lo schema contrattuale più adatto alla volontà dei paciscenti alla luce dei diversi modelli di claims made presenti nell’ordinamento, riequilibrando così le prestazioni, in modo da salvaguardare la causa in concreto del negozio giuridico, rendendola, quanto più possibile, funzionale all’interesse delle parti.

Pertanto, il giudice non dovrà utilizzare il proprio potere di integrazione in modo arbitrario, sostituendosi, in toto, alla volontà delle parti e alle previsioni normative.

La precisazione che la Corte fa in punto di criteri di integrazione appare decisamente opportuna, ma non è possibile non osservare che gli attuali modelli legislativi di claims made riconosciuti legittimi da norme speciali siano estremamente laconici e non vadano esenti da una serie di rilievi critici, uno fra tutti la questione dei c.d. “buchi di copertura”.

La Corte di legittimità, dunque, conferma l’orientamento delle Sezioni Unite e propende nuovamente per l’affermazione di una nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto e, conseguentemente, per l’esistenza di un potere conformativo in capo all’organo giudicante che possa essere in grado di riequilibrare le prestazioni contrattuali senza, però, stravolgere la volontà dei paciscenti come ha fatto, invece, la Corte d’Appello che ha riscritto ex novo il regolamento contrattuale, fondandolo così su di un accordo inesistente (il modello loss occurrence).

Il giudice deve, pertanto, necessariamente ed esclusivamente, rinvenire la soluzione più adatta all’interno del solo modello claims made.

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