ISSN 2239-8570

Institutio ex re certa, successione legittima e limiti della vis espansiva della chiamata ereditaria, di Vittorio Bernardi


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Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione torna ad affrontare il problema relativo ai rapporti tra la successione legittima e la c.d. institutio ex re certa, e cioè l’assegnazione, da parte del testatore, di singoli beni o di un complesso di beni in funzione di quota ereditaria.

Nel caso di specie la controversia sorge a seguito dell’apertura della successione della de cuius, regolata mediante testamento pubblico, con il quale la testatrice attribuiva l’usufrutto di alcuni immobili ai fratelli e la nuda proprietà degli stessi ad altra beneficiaria; assegnava, inoltre, la piena proprietà di un terreno ad alcuni cugini.

Il testamento non precisava se tali singole assegnazioni fossero state effettuate a titolo universale o particolare. Apertasi la successione, la beneficiaria della nuda proprietà riteneva di essere erede della de cuius; di contro, i successibili ex lege affermavano la natura di legato del lascito.

Il Giudice di prime cure qualificava la suddetta attribuzione come institutio ex certa re; in senso opposto, la Corte d’Appello di Venezia riformava la pronuncia qualificando il lascito come legato. Avverso detta decisione veniva proposto ricorso per Cassazione.

Il Supremo Collegio, nell’accogliere il terzo motivo di ricorso, analizza i caratteri dell’istituzione ereditaria ex certa re e si sofferma sui suoi rapporti con la successione legittima, evidenziando come su tali rapporti vi siano precedenti giurisprudenziali apparentemente contrastanti.

Alcune pronunce, difatti, hanno affermato il principio per cui in presenza di istituzioni ereditarie, anche se effettuate ex certa re, la forza espansiva delle stesse si estenderebbe ai beni non assegnati dal de cuius, escludendo quindi l’apertura della successione legittima (cfr. Cass. n. 12158/2015 e Cass. Sez. Un. n. 17122/2018).

Altre sentenze hanno affermato il diverso assunto per cui l’istituito ex re possa concorrere con l’erede legittimo: in particolare, è stato sottolineato che, ove il testatore abbia volontariamente omesso di disporre di alcuni beni in sede di redazione del testamento, sugli stessi si aprirà la successione ex lege ai sensi degli artt. 457 e 734 c.c. (cfr. Cass. n. 17868/2019 e Cass. n. 9487/2021).

In generale – ad avviso della Corte – la caratteristica essenziale dell’institutio ex re certa, come di ogni istituzione ereditaria, non risiede tanto nella sua attitudine ad attrarre tutti i beni ereditari, bensì ad attrarli in proporzione alla quota assegnata con l’istituzione ereditaria. Questo sarebbe il significato della virtù espansiva della vocazione a titolo universale.

Tanto premesso, secondo la Corte, la diversità dei suddetti orientamenti è solo “apparente”; essa dipende dal diverso modo in cui la volontà testamentaria si è manifestata nei casi concreti.

Da un lato, l’institutio ex re certa esclude l’apertura della successione legittima in virtù della sua capacità espansiva solo ove dal testamento emerga una precisa volontà del de cuius di disporre di tutti i suoi cespiti a favore di uno o più eredi ex rebus certis. Il testatore, in tal caso, individua e vuole un unico successore nel suo intero patrimonio; appare dunque chiaro che i beni non assegnati col testamento siano solo inconsapevolmente “dimenticati” o semplicemente ignorati dal de cuius e, per tale ragione, saranno appresi dall’istituito ex re, operando la vis espansiva della sua istituzione ereditaria. Al momento della morte, pertanto, si aprirà la sola successione testamentaria.

Dall’altro, l’institutio ex re certa non esclude l’apertura della successione legittima, ove emerga la volontà del de cuius di disporre con il testamento solo di una parte del proprio patrimonio a favore dell’erede ex re. Ciò in quanto i beni non attribuiti sono volontariamente esclusi dalle disposizioni di ultima volontà: per tale ragione non saranno “attratti” dall’istituzione ereditaria e su di essi si aprirà la successione legittima. Al momento della morte, dunque, si avrà un concorso fra successione legittima e testamentaria.

Di vis espansiva in questo caso – aggiungono i giudici di legittimità – sarà comunque possibile ragionare. Essa opererà fra erede ex re ed eredi legittimi, in proporzione alle rispettive quote, sui soli beni inconsapevolmente ignorati, o sopravvenuti, rispetto al momento di redazione del testamento.

Secondo la Corte, i precedenti richiamati affermano un comune carattere dell’istituzione ereditaria: la sua capacità attrattiva. Tuttavia, detta capacità si atteggerà diversamente a seconda dei casi e riguarderà tutti i beni del testatore solo ove costui abbia inteso disporre col testamento di tutto il suo patrimonio. In caso contrario, sui beni volontariamente non assegnati si aprirà la successione legittima.

In conclusione, i giudici di legittimità evidenziano come, nel caso in esame, il ragionamento della Corte d’Appello risulti fondato sull’erroneo assunto per cui la forza espansiva della istituzione ex certa re escluderebbe a priori l’apertura della successione legittima. Come è stato sottolineato, ciò non è sempre vero ma dipende dal modo in cui la volontà testamentaria si sia manifestata.

Per tale ragione, accolto il motivo di ricorso, viene cassata la sentenza con rinvio ad una diversa composizione della Corte distrettuale per un nuovo esame della questione.

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