ISSN 2239-8570

Rapporto tra adottato e parenti dell’adottante nell’adozione in casi particolari: la decisione della Corte Costituzionale, di Gregorio Pacini


DOCUMENTI ALLEGATI

Con la sentenza in esame la Corte costituzionale prende posizione sulla questione fortemente dibattuta della estensione dei rapporti di parentela tra adottato e parenti dell’adottante, nell’ambito dell’adozione in casi particolari.
La vicenda riguarda una coppia omogenitoriale maschile, unita civilmente. Alla stregua del secondo procedimento di p.m.a. effettuato all’estero dalla coppia, il partner del genitore biologico si rivolgeva al Tribunale dei minori di Bologna, con richiesta, in primo luogo, di adozione in casi particolari della minore, nata da p.m.a., ex art. 44 lett. d legge 184/1983 e, in secondo luogo, di dichiarazione del legame di parentela pieno tra quest’ultima e i parenti del ricorrente.

Pertanto, il Tribunale sollevava una questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 legge adozione come integrato dall’art. 300 comma 2 c.c., in quanto ritenuto contrastante con gli artt. 3 e 31 Cost. per la ingiustificata disparità di trattamento tra figli adottivi di coppie unite in matrimonio e figli adottivi di coppie unite civilmente; e con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, poiché non consente al minore, inserito nella famiglia unita civilmente, di godere della sua vita privata e familiare in senso ampio, comprensiva della dignità della persona e del diritto all’identità dell’individuo.

La Corte Costituzionale scioglie i dubbi interpretativi, che a lungo avevano alimentato il dibattito dottrinale, dichiarando la illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate nella parte in cui prevedono che “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante”. E’ interessante evidenziare che la Consulta accoglie la questione di legittimità costituzionale, ritenendo lesi tutti i parametri costituzionali indicati dal Tribunale. Difatti, secondo la Corte Costituzionale il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante, discrimina il minore adottato in casi particolari rispetto agli altri figli, violando l’art. 3 della Costituzione, e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono alla formazione della sua identità personale e al consolidamento della sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli artt. 31, comma 2, e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 8 della CEDU.

La sentenza offre un importante chiarimento per gli operatori del settore, ma soprattutto rappresenta un’importante tutela a favore dell’adottato, in nome del principio di uguaglianza e parità di trattamento. In particolare, tale importanza risulta solare laddove la Corte smentisce l’idea per cui si possa avere una sola famiglia, precisando che l’identità del bambino è connotata dalla doppia appartenenza alla famiglia adottiva e d’origine.

A ben vedere, alla luce della sentenza in esame, occorre interrogarsi sulle conseguenze giuridiche derivanti dall’estensione dei legami di parentela tra adottato e adottante, nell’ambito dell’adozione in casi particolari. Difatti, giocoforza, si sciolgono i dubbi, in senso positivo, circa l’idoneità dell’adottato a succedere per rappresentazione all’ascendente dell’adottante. Tali dubbi, derivanti dal silenzio del legislatore, dipendevano dall’assenza dei rapporti di parentela, necessari, secondo la dottrina prevalente, ai fini dell’operatività dell’istituto della rappresentazione. Inoltre, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 55 legge adozione, come integrato dell’art. 300 comma 2 c.c., comporta l’automatica inapplicabilità dell’art. 567, comma 2 c.c. alla fattispecie dell’adozione in casi particolari (“La chiarezza del meccanismo disegnato dall’art. 74 cod. civ. permette, di riflesso, di applicare, in maniera del tutto lineare, le conseguenze e gli effetti giuridici che nel sistema normativo discendono dalla sussistenza dei legami familiari, sicché potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto l’esistenza di rapporti civili fra l’adottato e i parenti dell’adottante”).

In conclusione, la declaratoria di illegittimità costituzionale rafforza l’effettività della tutela offerta dall’adozione in casi particolari, rimuovendo l’ostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui all’art. 74 c.c., all’adottato in casi particolari.

Taggato con: , , , ,
Pubblicato in News

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Newsletter a cura di Giuseppe Vettori