GdP Torino, 30 Novembre 2009 [ord.]
Pende, innanzi alla Corte Costituzionale, una questione di legittimità relativa all’art. 139 Codice delle Assicurazioni.
Secondo il Giudice di Pace di Torino, sarebbe impossibile riuscire a fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione.
Infatti, a giudizio del rimettente, l’art. 139 Cod. Ass. relativo alle lesioni micro-permanenti prevede una quantificazione tabellare del danno, la quale contrasterebbe con il principio di personalizzazione ed integrale risarcimento.
In particolar modo, il giudice a quo isola i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
– violazione dell’articolo 2 della Costituzione per la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco;
– violazione dell’articolo 3 comma 1 della Costituzione con riferimento all’eziologia del danno ed al soggetto danneggiante;
– violazione dell’articolo 3 della Costituzione come principio di uguaglianza dinanzi alla legge sotto il profilo dell’uguale trattamento di situazioni di fatto diverse, dell’articolo 2 per la limitazione all’effettiva tutela giurisdizionale conseguente alla limitazione al risarcimento e dell’articolo 24;
– violazione dell’articolo 76 della Costituzione per la previsione di un limite non previsto dalla legge delega 23/7/2003 n. 229.
Per leggere le motivazioni specifiche addotte dal giudice, di seguito è possibile scaricare il testo integrale dell’ordinanza:
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