Cass., 9 ottobre 2009, n. 21497
Con una recente sentenza, la Cassazione si è pronunciata sulla quantificazione del danno biologico da morte.
La questione riguarda il decesso di un’anziana signora la quale, ricoverata in una casa di cura e cadendo da sola da una poltroncina, aveva riportato gravi lesioni alle quali è seguita la morte a distanza di poche settimane.
La casa di cura, soccombente sia in primo che in secondo grado, ricorse in Cassazione censurando la sentenza in termini di erronea quantificazione del danno. Sosteneva infatti la ricorrente che la Corte di Appello ha errato avendo calcolato il risarcimento sulla base delle tabelle relative all’inabilità permanente.
I giudici della Suprema Corte, accogliendo le doglianze, precisano che “la morte estingue ogni danno biologico futuro correlato alla probabilità statistica della durata di essa (n.d.r. della vita) allorchè essa è ormai divenuta nota”.
Pertanto, a prescindere che per la liquidazione si applichi un criterio di equità pura o si faccia riferimento al c.d. punto tabellare, se le lesioni hanno cagionato la morte del soggetto dopo un apprezzabile intervallo di tempo, il giudice non può liquidare il danno “come se” la persona sia sopravvissuta alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua aspettativa di vita.
Tale orientamento trova peraltro conferma in numerose sentenze della Cassazione, tra cui Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549; Cass., 28 aprile 2006, n. 9959; Cass. 28 agosto 2007, n. 18163.
Diversamente, tra le sentenze che si pongono contro tale orientamento maggioritario si veda Cass., 23 maggio 2003, n. 8204. In una fattispecie di morte derivata a seguito di contagio da polveri di amianto si precisa che “ove si facesse riferimento alla durata concreta della vita, si adotterebbe un criterio contrastante sotto il profilo logico-giuridico con l’essenza del danno non patrimoniale, consistente nel quantum di menomazione dell’integrità psico-fisica, siccome è solo la perdita patrimoniale che va calcolata in relazione alla capacità di produrre reddito in futuro“.
Di seguito, è possibile scaricare il testo della sentenza:
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