Con sentenza 9556 del 22 Aprile 2009, la Cassazione conferma la propria interpretazione dell’art. 2048 c.c. e la prova liberatoria da questo prevista. Secondo i giudici, il non aver potuto impedire il fatto si articola in un duplice aspetto: la dimostrazione di aver adempiuto, da una parte, all’obbligo di vigilare e, dall’altra, all’obbligo di educare ai sensi dell’art. 147 c.c.
Facendo coesistere insieme all’adempimento dell’obbligo di vigilare anche quello di educare, un ulteriore profilo critico sorge interrogandosi sul rapporto tra questi. Riportando un passaggio della sentenza, l’obbligo di vigilanza, secondo la fattispecie di cui all’art. 2048 c.c., “può coesistere con l’obbligo educativo, ma può anche non esserci e, comunque, diventa rilevante solo se si rinviene, anche dal fatto illecito determinatosi, la sussistenza (o non se ne dà efficace prova liberatoria) della culpa in educando”.
Di seguito il testo della sentenza:
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