“Il vincolo matrimoniale è, e deve rimanere, frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento anche indiretto”.
Con queste parole la Cassazione rimarca l’importanza ed il valore del matrimonio e del diritto a sposarsi il quale discende, oltre che dall’art. 2 Cost. e dall’art. 29 Cost., anche dall’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dall’art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Pertanto, secondo i giudici della Suprema Corte, la condizione testamentaria che subordini l’efficacia del testamento alla circostanza che l’istituito contragga matrimonio rientra nell’art. 634 c.c. ed, in quanto tale, si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi che rende nulla la disposizione in questione.
Di seguito il testo della sentenza:
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