ISSN 2239-8570

Convocazione del socio in assemblea, di Chiara Sartoris


DOCUMENTI ALLEGATI

Il socio di una società a responsabilità limitata impugna la delibera con la quale l’assemblea, in sua assenza, approva il bilancio. L’attore lamenta la violazione dei termini di convocazione dell’assemblea fissati dallo statuto (secondo quanto consente l’art. 2479bis c.c.), mentre la società convenuta si difende deducendo che l’avviso di convocazione è stato spedito nel prescritto termine di quindici giorni anteriori alla riunione.

In primo grado, la domanda dell’attore viene rigettata, mentre in secondo grado trova accoglimento. La società propone, allora, ricorso in Cassazione, denunciando violazione dei principi di diritto in tema di spedizione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di una s.r.l.

La Sezione I della Corte, investita del ricorso, lo rimette alle Sezioni Unite, ravvisando in questa materia questioni di massima particolare importanza. Si tratta di stabilire se, nel quadro normativo regolante la s.r.l. anteriormente alla riforma societaria del 2003, ai fini della validità ed efficacia della convocazione del socio avente diritto a partecipare all’adunanza, abbia rilevanza decisiva la sola spedizione dell’avviso entro il termine fissato nell’atto costitutivo; o se sia altresì rilevante la circostanza che l’avviso, spedito nel suddetto termine, sia effettivamente giunto a destinazione in tempo utile per consentire al socio la partecipazione all’assemblea.

In concreto, le Sezioni Unite devono valutare se quel termine di convocazione debba decorrere dal momento della spedizione o da quello della ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea. Due sono gli orientamenti che si fronteggiano sul punto. Secondo l’indirizzo più risalente (v. Cass., n. 3587/1975), la spedizione dell’avviso nel termine prescritto genera una presunzione assoluta di conoscenza della convocazione da parte del destinatario. L’indirizzo più recente (v. Cass., n. 15672/2007), invece, non ravvisa una presunzione assoluta, ma fa leva sul principio di buona fede in tema di esecuzione degli atti societari: è irrilevante l’eventuale difetto di ricezione dell’avviso di convocazione da parte del socio ove sia dipeso da cause a lui stesso imputabili.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite si fonda sull’analisi del dettato dell’art. 2484 c.c. (oggi confluito nell’art. 2749Bis). Dal momento che la disposizione fa riferimento alla “spedizione”, e non alla “ricezione” dell’avviso di convocazione, è alla prima che si deve avere riguardo ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione assembleare. Pertanto, il termine di convocazione va fatto decorrere dalla data della spedizione, coerentemente con l’esigenza di assicurare la certezza e la celerità del procedimento assembleare.

Tuttavia – si osserva – nel caso in cui il socio dimostri che, per cause a lui non imputabili, l’avviso non gli è per venuto in tempo utile per poter esercitare i suoi diritti di intervento e di voto in assemblea, sussiste una evidente lesione di quei diritti; ne consegue che tale lesione si riflette necessariamente sulla regolarità della costituzione dell’assemblea e sulla validità degli atti adottati.

Le Sezioni Unite giungono così ad affermare il seguente principio di diritto: «(…) deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo); però si aggiunge: «tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito».

In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite accolgono il ricorso della società poiché, sebbene il socio abbia ricevuto l’avviso di convocazione il giorno stesso dell’adunanza, egli, già da alcuni giorni, aveva comunque avuto un altro analogo avviso, che lo aveva messo nella concreta possibilità di partecipare all’assemblea. 

Pubblicato in Sentenze

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Newsletter a cura di Giuseppe Vettori