Sul sito della Corte di Cassazione è stata pubblicata una relazione a cura del CED relativo al ruolo svolto dal precedente alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 bis c.p.c. A norma di tale articolo il ricorso è inammissibile quando “il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”.
“La presente Rassegna – la cui compilazione si deve all’encomiabile impegno ed al rigore professionale dei colleghi del Massimario – si propone, come da tradizione, di selezionare, all’interno di questa copiosa giurisprudenza, gli arresti più significativamente espressivi della funzione nomofilattica, assolta dalla Corte di legittimità, nelle materie sensibili dei diritti, e dei doveri, fondamentali della persona, nei settori chiave della economia e del mercato, e nel quadro, in generale, dei rapporti interpersonali e di quelli tra cittadino e pubbliche amministrazioni, portandone nel contempo ad emersione le sottese rationes, i corollari applicativi e le ricadute di sistema.
Con riguardo, in particolare, alla giurisprudenza civile i redattori hanno avuto, per altro quest’anno, di mira, come obiettivo ulteriore, quello di rendere la Rassegna funzionale alla gestione del “filtro”, per l’accesso in cassazione, introdotto dal legislatore del 2009, a tal fine enucleando, dalle sentenze prese in esame, dati di possibile rilevanza paradigmatica per la perimetrazione della linea di confine tra i ricorsi suscettibili d’esame ed i ricorsi non ammissibili, ai sensi del nuovo art. 360 bis, destinati ad essere intercettati dalla apposita Sezione VI, nelle forme di cui ai novellati artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..
E ciò allo scopo di predisporre uno strumento che possa risultare, all’un tempo, utile sia, a valle, per la messa a regime di quel filtro – cui è chiamata, in prima linea, la Sezione di nuova istituzione – sia, a monte, per rendere maggiormente avvertite le parti delle condizioni, cui è subordinato l’accesso all’ultima istanza, con effetti, si auspica, dissuasivi della proposizione di impugnazioni “improprie” e, in prospettiva, deflattivi, e fisiologicamente conformativi, del volume del contenzioso in questa sede di legittimità.”
Di seguito pubblichiamo il testo integrale scaricabile alla sezione novità dal sito www.cortedicassazione.it :
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