Le Sezioni Unite si pronunciano sulla necessità o meno di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interessati dalla costituzione coattiva di una servitù di passaggio, nel caso in cui questa insista su terreni appartenenti a diversi proprietari.
Tale questione è già stata affrontata, in passato, dalla giurisprudenza di legittimità, ricevendo soluzioni divergenti. Secondo l’indirizzo maggioritario, la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattiva non determina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi sui quali dovrebbe ugualmente realizzarsi il passaggio; ciò perché l’attore può provvedere nei loro confronti con domande separate e con accordi distinti, anteriori o successivi alla pretesa fatta valere in giudizio (così Cass. n. 1612/1967; Cass. n. 2072/1974; Cass. 4778/1980; Cass. n. 5829/1984). Secondo l’indirizzo minoritario, invece, nei casi in cui il passaggio debba avvenire su più fondi appartenenti a diversi proprietari, la domanda diretta alla costituzione della servitù di passaggio coattiva deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari, in qualità di litisconsorti necessari (così Cass. n. 4515/1980; Cass., 2205/1984).
Quest’ultimo orientamento ha ricevuto l’avallo di due sentenze delle Sezioni Unite nel 1989, la n. 670 e 671, sulla base della considerazione che l’azione per la costituzione di servitù di passaggio in favore del fondo intercluso attiene ad un rapporto unico ed inscindibile; pertanto, la pronuncia che accolga la domanda proposta contro uno o alcuni soltanto dei proprietari non sarebbe idonea al soddisfacimento delle utilità per cui l’azione è contemplata.
Nonostante le Sezioni Unite abbiano preso posizione sulla questione in commento, la giurisprudenza di legittimità successiva è tornata a dividersi, tanto da rendere necessario un nuovo intervento della Cassazione a sezioni unite.
La sentenza in commento ribadisce l’approdo del 1989, affermando che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio «deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica». Le Sezioni Unite rilevano, infatti, che è nell’accesso alla strada pubblica che consiste l’oggetto del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso: solo nella sua interezza la servitù può svolgere la funzione che le è propria; altrimenti, essa sarebbe del tutto priva di utilità «ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale».
Ma l’aspetto più interessante evidenziato dalla sentenza è un altro: una domanda formulata con tali limiti si dimostrerebbe carente non tanto sotto il profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto, piuttosto, sotto il profilo oggettivo della congruità del petitum. Si afferma: «non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poiché l’azione, come in concreto esercitata, non li riguarda; ciò che difetta, in realtà, è quella essenziale condizione dell’azione che consiste nella “possibilità giuridica” – ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento – poiché il bene della vita reclamato dall’attore non gli è accordato dall’ordinamento».
In considerazione di ciò, le Sezioni Unite concludono che, in tali casi, non sia necessario disporre la integrazione del contraddittorio, per cui la domanda diretta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio «va rigettata perché, diretta a far valere un diritto inesistente».
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