Cass., 14 luglio 2009, n. 16382
Con una sentenza del luglio 2009 la Cassazione isola una nuova ipotesi di contatto sociale, oltre alle tre classiche in materia di responsabilità medica, minore autolesionista, violazione da parte della P.A. delle norme sul corretto procedimento amministrativo.
Volendo prescindere dalla peculiarità dell’ipotesi relativa alla P.A., già nel 2007 le Sezioni unite avevano ampliato l’area di operatività del contatto sociale anche a fattispecie differenti dal danno alla persona, riconoscendola anche nel caso di una banca girataria che paghi a soggetto non legittimato un assegno, in violazione dell’art. 43 l. assegni (Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712.
Con la sentenza cui si fa ora riferimento, in ipotesi di mediazione tipica (vale a dire, senza mandato), si allarga la responsabilità da contatto sociale anche alla violazione degli obblighi di correttezza e di informazione.
Secondo i giudici di legittimità, “se, prima facie, la responsabilità del mediatore non mandatario appare agevolmente di natura extracontrattuale, risulta preferibile, riguardando la stessa una figura professionale, applicare la più recente previsione giurisprudenziale di legittimità della responsabilità da contatto sociale; infatti, tale situazione è riscontrabile nei confronti dell’operatore di una professione sottoposta a specifici requisiti formali ed abilitativi, come nel caso di specie in cui è prevista l’iscrizione ad un apposito ruolo, ed a favore di quanti, utenti-consumatori, fanno particolare affidamento nella stessa per le sue caratteristiche.“
Di seguito, il testo integrale della sentenza:
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