La Cassazione ritorna sulla risarcibilità del danno non patrimoniale e la lesione dei diritti costituzionalmente inviolabili.
La fattispecie riguarda un caso di responsabilità medica. A seguito di intervento di isterectomia mal riuscito, la danneggiata chiedeva il risarcimento, oltre al danno biologico, anche del danno estetico ed alla vita sessuale, in conseguenza dei postumi permanenti.
Muovendo dalle note sezioni unite del novembre 2008, la questione riguarda la valenza onnicomprensiva del pregiudizio biologico. Infatti, mentre da una parte si afferma la generale risarcibilità del danno non patrimoniale a seguito di lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, al punto 4.9. si esprime l’esigenza di evitare duplicazioni dei danni.
Con sentenza 13547 del 2009 la Cassazione chiarisce la questione. “Quanto al diritto alla sessualità, occorre ricordare l’incipit della Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza 18 dicembre 1987 n. 561) che lo inquadra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2), come modus vivendi essenziale per l’espressione e lo sviluppo della persona.
Certamente la perdita o la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico consequenziale alla lesione, ma nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sè un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata, in via equitativa”.
Di seguito il testo della sentenza:
Lascia un commento