L’articolo esamina il principio di effettività, descrivendone la storia e la evoluzione nel nostro sistema. In principio, l’effettività del rimedio era prevista nell’ambito della tutela dello straniero propria del diritto internazionale generale: esso costituiva un obbligo dello Stato territoriale nei confronti degli altri Stati. Successivamente alla seconda guerra mondiale, l’effettività del rimedio ricorre anche nelle carte poste a tutela dei diritti umani (Art. 8 UDHR, Art. 13 ECHR e art. 47 CFREU) e poi diventa parte centrale del diritto dell’unione europea quale diritto del singolo (art. 19 TEU). Di recente anche la nostra giurisprudenza ha impiegato il principio, quale significato ulteriore dell’art. 24 Cost. (Corte di Cassazione 21255/2013 e Corte Costituzionale 238/2014), così da realizzare appieno la strumentalità del processo rispetto al diritto.
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