Con l’ordinanza n. 3136 del 09.02.2021, la Cassazione ripercorre il tema della titolarità dei rapporti giuridici sopravvenuti all’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese, con particolare riferimento alle sopravvenienze attive.
Nel caso in esame, due ex soci di una società di persone estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, convengono in giudizio i venditori di due immobili che la società – all’epoca ancora attiva – aveva acquistato e per i quali la stessa aveva versato somme in eccesso rispetto al prezzo convenuto. Il Tribunale accoglie le domande degli attori, che si dichiarano subentrati nel credito della società, e condanna i convenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite. I soccombenti frappongono gravame. La Corte d’Appello riforma la sentenza del Tribunale, assumendo che, a fronte della mancata proposizione dell’azione restitutoria da parte della società prima della sua estinzione, gli ex soci fossero privi di legittimazione rispetto al credito da reputarsi implicitamente rinunciato dalla società stessa.
Gli ex soci ricorrono in Cassazione sulla base di un unico motivo: la Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato le norme in tema di cancellazione della società di persone, di cui agli artt. 2495 e 2312 c.c.. In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che i soci, all’atto dello scioglimento della società, avvenuto in deroga al procedimento formale di liquidazione ex art. 2275 c.c., pattuirono per iscritto che eventuali sopravvenienze attive o passive della società sarebbero state ripartite tra gli stessi in parti uguali.
La Corte di Cassazione ripercorre in motivazione l’evoluzione della propria giurisprudenza circa i «rapporti sostanziali delle società cancellate».
Per la Suprema Corte la fattispecie in esame rappresenta un fenomeno di tipo successorio, assimilabile ad una successione mortis causa, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società estinta. Da notare che detto fenomeno successorio – secondo l’orientamento dominante tracciato dalle Sezioni Unite, con le pronunce n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 e fortemente criticato dalla dottrina – non si verificherebbe con riferimento alla sopravvenienza di crediti illiquidi ed incerti.
La pronuncia in esame si pone, invece, in linea con quell’indirizzo di legittimità (Cass. n. 9496/2020, Cass. n. 22911/2019), minoritario, ma progressivamente accresciutosi, per il quale ogni effetto impeditivo, rispetto al subentro dei soci nelle situazioni attive della società estinta, deve essere indagato e dimostrato, senza che si possa presumere una volontà abdicativa dalla mancata menzione di una posizione giuridica attiva – ancorché incerta o illiquida – nel bilancio finale di liquidazione. Non rivelerebbe quindi la natura del credito, ma solo la volontà di rinuncia a detti diritti.
Sulla base di questa premessa in diritto la Corte di Cassazione, verificata la presenza, nell’atto di scioglimento della società, di una clausola di salvaguardia concernente le sopravvenienze, in grado di ricomprendere anche il credito azionato dai due ex soci, esclude, in concreto, l’esistenza di una simile volontà abdicativa e cassa la pronuncia della Corte d’Appello.
In sintesi dunque, la Suprema Corte, ritiene necessario verificare la presenza della «volontà abdicativa» della società rispetto ai crediti sopravvenuti, senza ricorrere ad automatismi presuntivi e senza che possa aversi riguardo alla natura del credito sopravvenuto.
Per una più ampia disamina sul tema dell’estinzione della società v.
P. CRISCUOLI, G. GRIMALDI, La cancellazione della società (e le sopravvenienze attive), in Giust. civ., 2011, I, p. 739 ss.
A. A. DOLMETTA, Cancellazione della società e «sopravvenienza» di crediti, in www.ilcaso.it, 2019
G. GUERRIERI, Cancellazione della società, rinuncia alle attività e sopravvenienze attive, in Giur.. comm., 2018, I, p. 606 ss.
V. SALAFIA, Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, in Soc., 2008, 8, p. 929 ss.
M. SPERANZIN, Estinzione delle società nella recente giurisprudenza, in Riv. dir. Civ., 2021, 2, p. 376-391
A. ZORZI, L’estinzione delle società di capitali: la sorte di “mere pretese e “crediti illiquidi”, in Giur. comm., 2015, II, p. 253 ss.
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