ISSN 2239-8570

I diritti fondamentali e le esigenze di bilancio, di Giuseppe Vettori


DOCUMENTI ALLEGATI

    Una sentenza recente rafforza l’effettività di tali diritti (Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275). Questo il caso. Un’ordinanza (del TAR Abruzzo) dubita della legittimità di una norma regionale sull’attuazione del diritto allo studio, nella parte in cui garantisce un intervento per il servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap solo “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio”. La censura si basa sull’ articolo 38 e l’articolo 10 della Costituzione, in relazione all’art.24 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 ratificata con la legge 3 marzo 2009 n. 18, ed è argomentata con una pluralità di motivi.  L’effettività del diritto allo studio delle persone con disabilità “risulterebbe pregiudicata dal condizionamento delle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio”. Sicchè le esigenze finanziarie potrebbero avere prevalenza immotivata e non proporzionata su di un diritto fondamentale, con conseguente sacrificio della sua effettività.

    La sentenza della Corte muove dall’art. 38 Cost. che deve essere attuato con strumenti idonei “affinchè la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale” come limite invalicabile alla stessa discrezionalità del legislatore.

    Il riferimento all’effettività guida ogni passaggio della motivazione. Il servizio di assistenza e trasporto è stato conformato dalla legge regionale e deve essere garantita la sua “effettiva esecuzione”. Tale effettività e l’affidamento generato dalla previsione normativa “condiziona la misura della disponibilità finanziaria degli enti coinvolti nell’assolvimento del servizio” e non si può invocare la carenza di risorse disponibili. L’art. 38 della Costituzione è stato attuato dal legislatore nazionale garantendo “il diritto soggettivo del disabile all’educazione e istruzione a partire dalla scuola materna sino all’Università” (L. 5 febbraio 1992, n.104 e corte cost. n. 215 del 1987 e n. 80 del 2010) e “l’indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all’effettività del servizio.. come conformato dal legislatore regionale”. Nè può essere invocato l’art. 81 Cost. per almeno due ragioni. “Una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali”; si censura in particolare “la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione.. la cui copertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio” e la sua incidenza su diritti incomprimibili già censurata in altre pronunzie della Corte n.260 del 1990 e n. 10 del 2016.

    Insomma, la “pretesa violazione dell’art.81 è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio finanziario poiché “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione”.

    Tutto ciò serve a ribadire che la cognizione del giudice delle leggi in materia finanziaria non è limitata da una zona franca ma esige, come nel caso di specie, un criterio ermeneutico basato sulla interrelazione e integrazione tra precetti e valori idonei ad escludere una lesione della effettività dei diritti garantiti.

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