Ordinario di Diritto Civile – Università di FirenzeSOMMARIO: 1. L’evoluzione del danno non patrimoniale. – 2. La ricerca della tutela più efficiente. – 3. Il rilievo costituzionale dell’interesse. – 4. Illecito e danno. I limiti della teoria del concorso.1.L’evoluzione del danno non patrimonialeIl danno alla persona è il settore più idoneo a sottolineare la necessaria compenetrazione fra teoria e prassi ed è evidente il perché. Vi sono coinvolti gli aspetti più delicati della teoria della responsabilità dai criteri di imputazione, alla funzione di tali regole nella società attuale, al rapporto fra illecito e sistema assicurativo. E’ evidente come le questioni abbiano da sempre coinvolto studiosi, giudici, avvocati in un confronto che travalica i confini nazionali, non fosse altro perché sistemi diversi di riconoscimento ostacolano la concorrenza nel mercato unico[1].Di fronte a questi problemi è arduo ogni tentativo di sistemazione e mi limiterò a fornire spunti e orientamenti alla discussione su tre aspetti: l’ evoluzione del danno risarcibile, la ricerca delle forme di tutela più efficienti, il compito nuovo dell’interprete in ogni suo ruolo. Iniziamo dal primo.Nel codice civile italiano del 1942, il quarto libro si apre con l’affermazione della patrimonialità dell’obbligo e si chiude con l’indicazione dei limiti al riconoscimento del danno non patrimoniale. L’intero libro è pensato nella dimensione patrimoniale secondo un preciso disegno del legislatore del tempo.I primi segni di mutamento si hanno sin dai primi anni Sessanta[2] del secolo scorso. Si inizia a ripensare l’ingiustizia ma pesa sempre più la mancata previsione del danno alla salute, disciplinato nel BGB e non nel nostro diritto. Solo dopo molti anni la dottrina e la giurisprudenza (di Pisa e di Genova) aprono la stagione del danno biologico e l’evoluzione sociale è pronta a tale svolta[3]. Nel 1974 si è votato per il referendum sul divorzio e qualche anno dopo si è approvata la legge Basaglia. Si impongono le ragioni dell’individuo (all’interno delle formazioni sociali) e del disagio psichico nel trattamento della malattia e questi segnali sono subito raccolti.La dottrina colloca il danno biologico entro la fattispecie dell’art. 2043 c.c. “al fine di non incappare nei limiti posti dall’art. 2059” e la Corte Costituzionale inventa la categoria del danno-evento, con riferimento a situazioni costituzionalmente garantite, per le quali il riconoscimento scatta a prescindere dai riferimenti negativi della lesione. Danno evento, si dice, che non si presta ad essere compreso nella dicotomia patrimoniale non patrimoniale che “può essere applicata esclusivamente alle conseguenze della lesione”[4].La tendenza è il segno dei tempi[5]. La giurisprudenza non ha l’ardire di superare i limiti della legge (previsti dall’art. 2059) o di dichiarare l’incostituzionalità della norma, e il nuovo indirizzo si limita a consolidare qualche effetto utile. ” Solo i danni conseguenza di carattere non patrimoniale – i danni morali – ricadono nelle limitazioni previste dall’art. 2059, mentre ad esso è sottratto il pregiudizio di carattere biologico”, nella veste di danno-evento corrispondente alla lesione della salute di per sé considerata[6].Ne segue un ampliamento dell’art. 2043 che connesso all’art. 32 comprende i danni patrimoniali e tutti i pregiudizi che “almeno patrimonialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, escluso il danno morale soggettivo”. Ciò consente di non pronunziarsi sulla costituzionalità dell’art. 2059 c.c.[7] ma nel frattempo la dottrina esprime chiaramente la consapevolezza che il danno biologico non può riferirsi solo alla “lesione alla salute”, ma anche alle “compromissioni peggiorative che tale illecito ha determinato nella sfera relazionale della vittima”[8]. E inizia, progressivamente, il processo di abbandono delle teorie del danno evento, con un effetto chiaro.Se il danno biologico è un danno conseguenza “esso dovrà trovare collocazione nell’ambito del binomio patrimoniale non patrimoniale e la Corte Costituzionale lo colloca in quest’ultima area “mantenendo ferma però la sottrazione di quel danno ai limiti previsti dall’art. 2059, il quale si reputa ancora legittimo “restringendo il suo campo di azione al solo danno morale”[9].Ciò, come si è accennato, al prezzo di molte ambiguità e incertezze sui confini fra le diverse voci di danno e sulla coerenza della norma e dei suoi limiti[10].Dubbi che appaiono dissolti con le sentenze della Cassazione nell’estate del 2003 ove chiaramente si afferma che “il riconoscimento nella Costituzione di diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente…ne esige la tutela e in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”[11].Il dogma è infranto come si è detto benissimo[12] e il sistema torna ad ordinarsi in modo binario: i danni patrimoniali sono risarcibili ai sensi dell’art. 2043 e quelli non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059.La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul mancato ristoro del danno morale in ipotesi in cui la responsabilità risulti attestata sulla base di una presunzione di legge, ammette il risarcimento[13]. Anzi va oltre.La Cassazione aveva escluso che si potesse far cenno a specifiche figure di danno qualificate in vario modo[14]. I Giudici della legge fanno riferimento ad una trilogia di danni non patrimoniali (morale, biologico, lesione di interessi di rango costituzionale)[15]. Tacciono, nel 2003, sul limite posto dall’art. 2059[16], ma in un’ordinanza del 2005 si evocano le sentenze di legittimità del 2003 e a quelle indicazioni si attribuisce il ruolo di “diritto vivente”[17], il quale regola il presente.Tuttavia il quadro non è definitivo affatto.Le diversità di opinioni si incentrano sulla legittimità e l’utilità del concetto di danno esistenziale con una disputa che non è solo terminologica.Si tratta, difatti, di fissare l’atipicità o la tipicità delle ipotesi di danno non patrimoniale, di riconoscere o contenere le diverse voci di tali perdite individuate dalla Corte Costituzionale e in dottrina si riaccende un dibattito vivace. Mai sopito.Da una parte si avverte che il termine esistenziale è atecnico, generico, inconsistente[18]. Ed è evidente il motivo. Si teme che la pretesa ad un’alta qualità della vita si possa trasformare in un diritto, tramite la categoria del rimedio, quasi che “la presenza di un disagio possa diventare la spia della violazione di un diritto”[19]. D’altra parte si ribadisce la piena autonomia delle tre voci di danno non patrimoniale[20]. Sicché il confronto tra legge, giudici e dottrina è intenso e rispecchia il presente come poche altre vicende sociali. Proviamo a seguirlo da vicino.2. La ricerca della tutela più efficiente.Nel codice delle assicurazioni si definisce il danno biologico come lesione dell’integrità psico-fisica che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da ripercussioni sul reddito[21].Tale nozione è ripetuta per le menomazioni permanenti con la possibilità di tener conto dell’entità dei postumi e di un aumento fino al 30% dell’ammontare del danno determinato ai sensi delle tabelle.E’ chiara la ratio.Si vuole impedire duplicazioni dei danni e porre un argine alle perdite esistenziali non ancorate a precisi parametri stabiliti dalla legge e le reazioni sono diverse in dottrina. Alcuni lamentano l’illegittimità costituzionale della disciplina settoriale per le limitazioni risarcitorie rispetto a identiche lesioni da altri tipi di illecito[22].Altri colgono l’occasione per trarre indicazioni più generali. Si sottolinea che non c’è distinzione fra danno non patrimoniale da lesione di un diritto inviolabile e danno esistenziale da lesione degli stessi diritti. Sicché si dovrebbe abbandonare il riferimento atecnico e usare la dizione del codice. E ciò sul piano sostanziale porta a ribadire che le ipotesi di danno causate a interessi di rilevanza costituzionale non debbano essere risarcite, mentre nel caso contrario è comunque da escludere una duplicazione tra danno biologico e lesione di un diritto costituzionale[23].Altri ancora avvertono la necessità di ricomporre una disciplina omogenea fra la disciplina generale e i danni previsti dalle leggi speciali di settore[24].La Cassazione ha un’oscillazione che è il risultato più evidente delle incertezze attuali.Nel 2005 si ribadisce la svolta del 2003 e la posizione rispetto al danno esistenziale è netta. Non si può fare riferimento ad una generica categoria dagli incerti confini che condurrebbe ad affermare l’atipicità del danno non patrimoniale. Fuori dall’art. 185, si osserva, e da ipotesi tipiche il danno non patrimoniale attiene solo alla lesione di valori costituzionalmente garantiti (salute, famiglia, libertà), ove non vi è un danno esistenziale ma un danno da lesione di un valore protetto[25].D’altra parte nel 2006 le Sezioni Unite utilizzano le categorie del danno esistenziale e ne danno una definizione come alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali; privazione di occasioni per l’espressione e realizzazione della personalità; causa di scelte diverse da quelle che si sarebbero fatte in assenza delle lesioni[26]. Del danno si richiede la prova anche se agevolata da presunzioni, ma tutto ciò si esamina alla luce dell’art. 2087 che richiede la tutela della sfera morale del lavoratore e non si prende posizione sull’art. 2059.Le sentenze ancora più recenti sono di tenore diverso.Nella stessa sezione (III) lo stesso danno (perdita del congiunto) è qualificato come lesione di un interesse protetto dagli artt. 2, 29 e30[27] o come esistenziale tout-court[28], ipotizzando pur sempre il rilievo costituzionale dell’interesse leso e la necessità di prova.Al di là delle diversità terminologiche lo scenario che appare è il seguente.Si moltiplicano le decisioni più disparate su danni di difficile giustificazione (e la casistica è amplissima) che esigono un contenimento[29]; sono evidenti alcune incoerenze non facili da giustificare. Ne isolo due. Il danno non patrimoniale alla persona è collegato alla lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, mentre il danno al patrimonio è risarcibile in base alla sola rilevanza giuridica dell’interesse leso[30]. Il danno morale soggettivo è ancora confinato in una marginalità incomprensibile.[31] 3. Il rilievo costituzionale dell’interesse.Il danno non patrimoniale alla persona oscilla, dunque, fra dogmi infranti e rivoluzioni incompiute e per guardare con lucidità al futuro occorre riflettere sulle potenzialità del nuovo corso e iniziare a costruire regole efficienti.Provo a indicare qualche percorso.Scontata è la necessità di prova di ogni elemento dell’illecito. Dal criterio di imputazione, alla causalità del danno[32]. E si può solo rilevare a proposito di quest’ultimo che il chiaro riferimento all’utilizzo di presunzioni arricchisce il ruolo del difensore nell’articolazione attenta e rigorosa del fatto e delle conseguenze[33].Sul requisito dell’ingiustizia il nuovo corso fornisce l’indicazione di metodo nella lesione di un interesse costituzionale rilevante e non è dubbio che sia questa la forma giuridica che può assicurare la piena protezione della persona. Basta pensare che la parte generale del BGB, considerato un monumento del pensiero del ‘900, si è mostrato incapace di garantire i diritti fondamentali della persona nei tempi bui della storia tedesca, tanto che da quella caduta non si è più ripreso[34]. Mentre la fragilità della nostra codificazione sul punto è nota. Poche e scarne norme affrontano il tema senza alcuna capacità ordinante.E’ fin troppo facile constatare che le Costituzioni sono state le sole tecniche di regolazione adatte al tema. Meno facile è precisare il modo di attuare questi principi nel senso di piena garanzia e non di limite.La novità (relativa) e l’importanza del nuovo corso sta nell’aver ribadito che il sistema primario di valori costituzionali può essere la fonte di regole e soluzioni pratiche operative direttamente applicabili nei rapporti interprivati[35].Occorre chiarire come e un aiuto ci è fornito dalla stessa Corte Costituzionale.Il riferimento al diritto vivente svincola ogni giudizio dalla fissità di un testo per ancorarlo alla “storica mutevolezza di un contesto”[36] inteso come risultato interpretativo di una serie di regole. E ciò vale anche per gli stessi precetti costituzionali suscettibili di assumere significati diversi nell’evoluzione storica.D’altra parte sin dal 1997 la Corte ha preso posizione sul carattere dell’art. 2 della Costituzione, qualificato come “norma a fattispecie aperta”[37]. Sicché al nucleo originario di ipotesi intrinseche ad una “forma di Stato democratico sociale e di diritto[38] si sono da tempo affiancate una serie di situazioni che rappresentano manifestazioni, sempre nuove, della personalità[39].Ne risulta un procedimento chiaro di identificazione delle situazioni di rilievo costituzionale della persona.Occorre muovere dagli artt. 2 e 3, richiamare i vari articoli che precisano i contesti di rilevanza costituzionale della vita di relazione (famiglia, scuola, lavoro), vagliare il contenuto di normative sopranazionali come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta di Nizza[40], considerare le norme ordinarie attuative di questi principi e valori che non degradano affatto, se rettamente intese, il rilievo della posizione soggettiva in esame[41].Da tutto ciò si può evincere la rilevanza costituzionale dell’interesse.Quanto alle potenziali aggressioni si sono indicate tre linee di espansione, le funzioni del corpo e della mente, i patemi d’animo e le sofferenze, le attività realizzatrici della persona[42].La casistica d’altro canto è già nutrita e ci fornisce ulteriori indicazioni. Vediamone brevemente alcune.4. Illecito e danno. I limiti della teoria del concorso. Sul danno endo-familiare la Cassazione ha segnato, di recente, un punto di svolta significativo.Acquista concretezza il rilevo della dignità e della responsabilità di ogni componente del nucleo familiare ed è prevista la fonte e la misura del danno risarcibile per la lesione di tali situazioni soggettive. Si osserva che i singoli “conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono tutela prima ancora che come coniugi e figli come persone in attuazione dell’art. 2”. Sicché il rispetto della dignità e della personalità nella sua interezza assume i connotati di un diritto inviolabile la cui lesione è il presupposto logico della responsabilità[43].Nella specie si discuteva del contegno omissivo del coniuge che aveva dolosamente taciuto il suo stato di impotenza e tale omessa informazione è considerata lesiva della sessualità, intesa come uno degli essenziali modi di espressione della persona umana da comprendere fra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione[44].D’altra parte la dinamica del processo isola diverse situazioni. Il diritto ad un processo giusto e veritiero[45](caso Barillà) non eccessivamente lungo (legge Pinto) non iniziato o bloccato con finalità pretestuose o infondate come prevede l’art. 96 c.p.c. che può essere la fonte di risarcimenti importanti[46].Ma c’è un’altra zona di espansione significativa su cui dobbiamo riflettere.La specificità del rapporto di lavoro, nel nostro tema, deve essere riconosciuta proprio per la sua “speciale attitudine a metabolizzare” i diritti della persona nelle relazioni obbligatorie. Dove il carattere assoluto e indisponibile delle situazioni esistenziali si salda con il carattere imperativo e inderogabile delle norme di quel rapporto[47]. Qui il dovere formale di astensione si specifica, di recente, in un obbligo di protezione sino a creare un diritto a vedersi assegnate mansioni professionalmente adeguate pena il risarcimento di un danno esistenziale su cui si soffermala Corte di Cassazione a sezioni unite[48].Ma la tipologia del danno alla persona si arricchisce sempre più nell’area dei rapporti contrattuali come la riforma del BGB e il testo dei Principi di diritto europeo dei contratti (PECL) ci indicano con chiarezza[49].Lo stesso Codice del Consumo (artt.94, 95, 96) nel disciplinare il “danno da vacanza rovinata” nella violazione del contratto turistico rende palese la rilevanza, nel nostro sistema, del danno non patrimoniale da inadempimento su cui si è discusso in dottrina[50].Il tema è stato in passato poco approfondito, per due motivi in particolare: il danno non patrimoniale si riteneva risarcibile solo in presenza della lesione di un diritto inviolabile della persona, effetto per lo più di un delitto e non di un inadempimento, mentre l’atto di autonomia è stato a lungo strumento di appropriazione e circolazione della ricchezza, con contenuto e rilievo solo patrimoniale.È facile constatare che il contratto soddisfa, ora, sempre più interessi diversi da quelli proprietari, come le vacanze, la crescita culturale ed altre esigenze esistenziali. La mancata soddisfazione di questi bisogni genera inadempimento e determina un risarcimento di un danno non patrimoniale; ciò perché nel contenuto dell’atto assume sempre più rilievo la personalità del creditore (lavoratore, professionista) e la violazione di queste prerogative personali produce danni anche non patrimoniali (mobbing, molestie, revoca ingiustificata del rapporto).Da qui l’espansione di una casistica che è già possibile classificare per generi omogenei, secondo una semplificazione proposta dalla dottrina[51]L’ipotesi più frequente è proprio il danno da vacanza rovinata su cui dottrina e giurisprudenza sono concordi dopo la pronunzia della Corte di Giustizia.[52]Le soluzioni ipotizzabili sono note. La giurisprudenza utilizza la tecnica del concorso di azioni o del cumulo dei danni; espediente utile, che assicura, in molti casi, decisioni ragionevoli: dal medesimo fatto possono nascere diritti diversi, azionabili assieme o in concorso, a scelta del danneggiato[53].Nel dubbio è questa la via che un buon avvocato sceglie per tutelare al meglio il cliente. Ma tale percorso non è sempre possibile mentre l’idea che il danno morale da inadempimento sia risarcibile solo in caso di illecito aquiliano non è giustificato affatto per una serie di motivi. La perdita di utilità personali è più grave nel contesto di un rapporto obbligatorio e il contatto sociale è più intenso che nell’illecito senza contare poi il caso in cui l’azione aquiliana è prescritta. Ipotesi queste che rimarrebbero prive di azione.A ben vedere è possibile una diversa qualificazione che prescinda dall’art. 2059 e ss. c.c. e ammetta la risarcibilità di un interesse non patrimoniale violato all’inadempimento di un contratto o di un obbligo legale.La giustificazione teorica è già stata indicata dalla dottrina più attenta[54].Non è di ostacolo e non costituisce un limite la patrimonialità della prestazione ai sensi dell’ art. 1174c.c.; anzi se la lesione di un interesse non patrimoniale può avere riflessi patrimoniali l’affermazione si può agevolmente rovesciare. Si deve ammettere che la lesione di un rapporto patrimoniale (contratto di viaggio) produce un danno non patrimoniale.D’altra parte il danno morale da contratto è compatibile con gli artt. 1218 1223 c.c. per alcuni motivi chiarissimi: la responsabilità contrattuale deve essere determinata in ragione delle conseguenze dell’inadempimento. Se l’interesse che deve essere soddisfatto è di natura morale, non è possibile respingere una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perché nell’ art. 1223 c.c. il termine “perdita” significa privazione di qualsiasi cosa o vantaggio. Perciò tanto un bene valutabile economicamente, quanto un bene non economico.Certo occorre delimitare un concetto di perdita non patrimoniale, relativa ad interessi che il programma negoziale doveva soddisfare e il danno deve essere allegato e provato indicando gli elementi oggettivi da cui risulta, con esclusione di ogni automatismo.D’altra parte si devono selezionare i soli interessi rilevanti, espressi nel contenuto del contratto e individuati con gli strumenti consueti (presupposizione, causa in concreto, natura o finalità del contratto, buona fede, scopo della norma). Mentre l’art. 1225 c.c. limita il risarcimento al danno considerato nel suo concreto ammontare e in relazione alla regolarità causale che attribuisce significato giuridico alle conseguenze che possono verificarsi con l’inadempimento.La nuova disciplina del danno contrattuale, insomma, deve essere ripensata in presenza di una attenzione nuova alle esigenze esistenziali ed occorre costruire nuovi modelli di responsabilità e di danno, adeguati al tempo presente ed alle funzioni nuove dell’atto di autonomia.La norma speciale, art. 95 del codice del consumo, anche qui traccia una linea teorica che può influire sulla disciplina generale del contratto[55] ed è capace di una visione ordinante se si considera che la responsabilità civile ha avuto una espansione amplissima e tende a entrare e in certi casi a scardinare altri istituti e le loro regole pensate per i rapporti fra terzi estranei. Le quali non sempre sono pienamente compatibili con altre norme. Se le parti sono legate da un rapporto debbono, in molti casi, trovare piena operatività i criteri speciali di protezione che si conformano a quel determinato rapporto[56].La verità è che la tipologia del danno non patrimoniale alla persona emerge in contesti del tutto diversi.Può verificarsi in assenza di un rapporto fra vittima e responsabile o può incidere in una relazione creata dalle parti o dalla legge. Operare a tutela della persona con la sola categoria dell’illecito aquiliano significa rinunziare a tutti gli strumenti di controllo e regolazione che l’ordinamento da sempre ci offre. Responsabilità e contratto debbono allora essere entrambe ripensate per creare regole e rimedi adeguati ai tempi.Giorgio La Pira, a cui si deve gran parte della disciplina costituzionale sul tema, aveva idee chiarissime sulla sua tutela della persona[57]. In una lettera, di lui Sindaco a Fanfani allora Ministro dell’Interno durante una grave crisi occupazionale a Firenze, scrive parole di acuto realismo. Senza le categorie economiche, la leva giudiziaria e finanziaria, senza la politica e il diritto, i riferimenti alla Persona restano solo nobili parole.Perché ciò non accada gli avvocati, da sempre in prima fila nella tutela dei diritti, i giudici, gli studiosi debbono ripensare l’illecito e il contratto guardando alla Costituzione con metodo e intenti nuovi.La vicenda del danno non patrimoniale[58] è assieme un laboratorio e un chiaro segnale del compito nuovo che ci attende tutti nel prossimo futuro.
[1] G. Alpa e M. Andenas, Fondamenti del diritto privato europeo, Milano, 2005, p. 502 ss.[2] Classiche le monografie di P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961; F.D. Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964; S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1967; P. Trimarchi, Causalità e danno, Milano,1967; A. Luminoso, La Tutela aquiliana dei diritti personali di godimento, Milano, 1972; G. Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile, Milano, 1975..[3] Per una ricostruzione di tale vicenda si veda in particolare F.D. Busnelli, Tutela della salute e diritto privato, a cura di Busnelli e Breccia, Milano 1978; C. Castronovo, Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale, Milano 1998, p. 1 ss.; Id., La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, p.57 ss.; F.D. Busnelli, Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona, in Riv. crit. dir. priv.,1987, p.40 ss.; G. Alpa, Danno biologico e diritto alla salute davanti alla Corte costituzionale, in Giur. it., 1980, I, 1, 13 ss. [4] v. F.D. Busnelli, Il danno alla salute. Principi della Cassazione e applicazioni delle Corti di merito, in Nuov. giur. civ. comm., 1985, II, p. 197; Id., Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona, cit., p. 40 ss.; e, da ultimo, per una lettura di tale vicenda giurisprudenziale, P. Cendon, F. Bigotta, P. Ziviz, Il danno non patrimoniale negli orientamenti della Corte Costituzionale, in Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana, a cura di G. Iudica e G. Alpa, Napoli, 2006, p.60 ss.[5] Corte cost. 14 luglio 1986,n.184, in Foro it. ,1986, I, c. 2053 con nota di G. Ponzanelli, La Corte costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute e P.G. Monateri, La Costituzione e il diritto privato: il caso dell’art. 32 Cost. e del danno biologico, ivi, c. 2976; G. Vettori, Persona e responsabilità civile, in Il Danno risarcibile, a cura di G. Vettori, Padova, 2004, p.1ss. Nel volume è contenuta una ricostruzione analitica di molta parte della giurisprudenza sul punto. Per una lucida e brillante ricostruzione sistematica v. E. Navarretta, Diritti inviolabili e risarcimento del danno,Torino, 1996, p. 142ss.[6] C. Castronovo, Danno biologico, cit., p.7 ss.; Id. La nuova responsabilità civile, cit, 57ss.; P.Ziviz, Il danno non patrimoniale negli orientamenti della Corte Costituzionale, cit. p.63.[7] P. Ziviz., op. cit., p. 60.[8] V. per una sintesi C. Castronovo, Danno biologico, cit. p.17ss; P. Ziviz, op. cit. p. 62 e, per tale svolta, Corte cost. 27 ottobre 1994, n.372, in Foro it., I, 3297, con nota di G. Ponzanelli, La Corte costituzionale e il danno da morte e in Giust. civ. 1994, I, 3029 con nota di F.D. Busnelli, Tre punti esclamativi, tre punti interrogativi, un punto e a capo.[9] V. ancora P. Ziviz, op. cit., p. 65 ss. ma per una analisi accuratissima v. M. Franzoni, Trattato della Responsabilità civile, a cura di M. Franzoni, L’Illecito, Milano, 2004, p. 811 ss.[10] V. F.D. Busnelli, Il danno alla salute: un’esperienza italiana; un modello per l’Europa?, in F.D. Busnelli – S. Patti, Danno e responsabilità civile, 2 ed.,Torino, 2003, p.69 ss.[11] V. Cass. 31 maggio 2003, n.8828, in Foro it., 2003, I, 2272, con nota E. Navarretta, in Danno e resp, 2003, 816, con nota di F.D. Busnelli, G. Ponzanelli, Procida-Mirabelli, e in Corriere giur., 2003, 675, con nota di P. Cendon, E. Bargelli, P. Ziviz. Si vedano anche le sentenze della stessa III° sezione della Cassazione: 31 maggio 2003, n.8827, 12 maggio 2003, n. 7283 e 12 maggio 2003 n. 7281, tutte commentate da E. Navarretta, Danni non patrimoniali: Il dogma infranto e il nuovo diritto vivente, in Foro it. 2003, I, 2272; E. Navarretta , (a cura di ), I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione, Milano, 2004; G. Ponzanelli (a cura di), Critica al danno esistenziale, Padova, 2003; G. Ponzanelli (a cura di), Il “nuovo” danno non patrimoniale, Padova, 2004.[12] E. Navarretta, Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente, op. cit. c. 2272; M. Franzoni, Il nuovo corso del danno non patrimoniale: un primo bilancio, in Obb. contr., 2004, 1, p. 9 ss.[13] Corte cost., 11 luglio 2003, n.233 in Resp. civ. prev., 2003, 179,con commento di E. Navarretta, Il danno esistenziale risarcito ex art. 2059 c.c. e l’adeguamento della norma alla Costituzione e in Danno e resp. 2003, 771, con nota di G. Comandè, La rincorsa della giurisprudenza e la (in)costituzionalità dell’art.2059 c.c.; M. Franzoni, Quando la Corte costituzionale concorre a creare la norma, in Obbl. contr., 2006, 5.[14] Cass. 31 maggio 2003, n.8828, cit., c. 2272 ss.[15] Corte cost. 11 luglio 2003, n.233, cit., c. 179.[16] Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, cit., c. 179 ss.[17] Corte cost. (ord.) 28 gennaio 2005, n. 58 in Giur. Cost., 2005, 537 e in Resp. e risarcimento, 2005, 2,40, con nota di E. Navarretta e in Resp. civ. prev., 2005,651 con nota di D. Poletti.[18] C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit. p. 80ss.; G. Ponzanelli, Il danno esistenziale e la Corte di Cassazione, nota a Cass. 12 giugno 2006, n. 13546, in Danno resp., 2006, 8, 9, 843.[19] G. Ponzanelli, Il danno esistenziale e la Corte di Cassazione, cit. p. 845; Id. Danno non patrimoniale: responsabilità presunta e nuova posizione del Giudice civile, in Danno resp., 2003, p.713 ss.[20] P. Ziviz, La fine dei dubbi in materia di danno esistenziale, nota a Cass. 12 giugno 2006, n.13546, in Resp. civ. prev., 2006, p. 1439 ss.; F. Bilotta, Attraverso il danno esistenziale, oltre il danno esistenziale, nota a Cass. sez. un. 24 marzo 2006, n.6572, in Resp. civ. prev. 2006, p.1051.[21] R. Partisani, La responsabilità civile autoveicoli nel nuovo codice delle assicurazioni private, in Obbl. contr., 2005, 12, p. 967 ss.; P. Ziviz, Il danno alla persona nel nuovo codice delle assicurazioni private, in www.personaedanno.it.[22] P. Ziviz, op. ult. cit.[23] G. Ponzanelli, Il danno esistenziale e la Corte di Cassazione, op. cit., p.845ss.[24] P.Cendon, Il danno non patrimoniale negli orientamenti della Corte costituzionale, cit., p.113 ss.[25] Cass. 15 luglio 2005, n. 15022 , in Foro it. 2006, I, 1344.[26] Cass. sez. un. 24 marzo 2006, n. 6572, in Foro it. 2006, I, 1344.[27] Cass. 19 maggio 2006, n. 11761, in Giust. Civ. Mass. 2006, 5. Nella massima si precisa che ” l’accezione generica di danno esistenziale …non costituisce una specifica categoria di pregiudizio autonomamente risarcibile..”.[28] Cass. 12 giugno 2006, n.13546 , in Dir .e giust., 2006, 28, 17 con nota di Di Marzio; ma v. anche P. Ziviz, La fine dei dubbi in materia di danno esistenziale, cit., p 1439 ss.[29] Si veda per qualche esempio Giud. di Pace Bari, 2 dicembre 2003, in Danno resp., 2004, 880 con annotazioni di L. Caputi, Liti bagatellari, dal paradosso al parossismo: il danno da disappunto per illegittima introduzione di volantini pubblicitari nelle cassette della posta e di G. Catalano, Di cassette per la corrispondenza piene e danno “esistenziale” derivante; Giud. di Pace Napoli, 26 febbraio 2004, ivi, 2005, 433 con nota di F. Di Bona De Sarzana, Sciopero dei farmacisti e responsabilità; Giud. Pace di Cesena, 23 gennaio 2005, ivi, 2006, 303 ss, con nota di E. Ribola, Errata notificazione di sanzioni amministrative: risarcibilità del danno non patrimoniale e diritti inviolabili.; Giud. di Pace Caloria 13 luglio 2005, n. 2781, ivi, 2006, 54 ss. con nota di G. Ponzanelli, Le “pericolose” frontiere della responsabilità civile: il caso dei danni da blackout elettrico. Ma v. sul punto le osservazioni di P. Cendon in P. Cendon, F. Bilotta, P. Ziviz, Il danno non patrimoniale negli orientamenti della Corte costituzionale, cit. p.70ss.[30] Così V. Scalisi, Regole e metodo nel diritto civile della postmodernità, in Riv. dir. civ., 2005, p. 283 ss. in part. p. 287.[31] V. ancora V. Scalisi, Danno e ingiustizia nella teoria della responsabilità civile, in Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, p.931 ss.; Id., Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 2004, I, p.29ss.[32] Si veda sul punto per un’analitica ricostruzione della “fattispecie”, P. Cendon, in P.Cendon, F.Bilotta, P.Ziviz, Il danno non patrimoniale negli orientamenti della Corte costituzionale, cit. p.115 ss.[33] Sull’importanza delle presunzioni e del riparto dell’onere della prova nell’accertamento giudiziale si veda G. Vettori, Libertà di contratto e disparità di potere, in Riv. dir. priv. 2005, p. 3 ss.(dell’estratto), ora in Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana, cit. p.293 ss.; per una visione sistematica del problema di estremo interesse Diritto sostanziale e processo, a cura di A. Proto Pisani, Milano, 2006, e, nel volume, l’introduzione di N. Irti, Un dialogo tra Betti e Carnelutti (intorno alla teoria dell’obbligazione), p. V ss.[34] A. Falzea, Relazione introduttiva, in Tradizione civilistica e complessità del sistema, a cura di F. Macario e M. N. Miletti, Milano, 2006, p. 3ss.[35] Così ora V. Scalisi, Regola e metodo nel diritto civile della responsabilità, op. cit., p.288.[36] N. Lipari, Giurisprudenza costituzionale e fonti del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p.1048 ss.[37] V. ora E. Rossi, commento all’art. 2, in La Costituzione Italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti,Torino, 2007, p.47 ss.[38] Così A. Pizzorusso, Persone fisiche, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma,1988, p. 30 ss. e V. Onida, in Aa.Vv., I diritti fondamentali oggi, Padova, 1995, p.69 osserva che l’attribuzione del carattere dell’inviolabilità anche ai diritti sociali fa assumere all’espressione il significato di ” pretesa all’effettivo soddisfacimento di esigenze primarie della persona” in analogia con il diritto ” alla ricerca della felicità” previsto nella Costituzione americana. La citazione è in E. Rossi, op. cit. p.46 nota 56.[39] E. Rossi, op. cit. p.47 osserva che la dottrina tende a superare lo stesso dibattito sulla fattispecie chiusa o aperta prevista nell’art. 2 o ” proiettando la categoria “diritti inviolabili” nella prospettiva della pienezza della persona umana e della connessione tra artt. 2 e 3 comma 2, ovvero ritenendo che non si possa parlare di diritti nuovi “fondati su incerti referenti valoriali esterni al dato costituzionale, ma nuove formulazioni, nuove proiezioni (di interessi, istanze, manifestazioni identitarie) di un(a) materiale che è sempre e pienamente riconducibile alla Costituzione nel suo “volto positivo ed espresso”. I riferimenti di Rossi sono alle opere di Mezzanotte, Intervento in Aa. Vv., op. cit., p.144 e a D’Aloia, Introduzione: i diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale, in Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, a cura di D’Aloia, Milano, 2003, p. XVIII.[40] V. sul punto P. Cendon, op. cit., p 109 e 110.[41] V. E. Rossi, op. cit. p.47 e sul valore costituzionale di alcune normative di rango inferiore L. Mengoni, Autonomia privata e costituzione, in Banca borsa tit. cred., 1997, fasc. 1, p. 1-20, pt. 1.[42] P. Cendon, op. cit., p.120.[43] Cass. 10 maggio 2005, n.9801, in Famiglia e diritto, 2005, 2, p. 366; e sul punto G. Vettori, Diritti della persona e unità della famiglia trenta anni dopo, in Diritti e tutele nella crisi familiare, a cura di I. Mariani e G. Passagnoli, Padova, 2007, p. 4 ss.[44] Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, cit. p. 366.[45] Cass. Penale 22 gennaio 2004, in Resp. civ. prev., 2004, p. 68 con nota di M. Macrì, Interessanti spunti giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario, e con nota di P. Ziviz, Danno non patrimoniale: uno e trino, in Foro it., 2004, c.138.[46] P. Cendon, in Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana, cit. p.124 ss.[47] R. Del Punta, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, n. 110, 2006, 2, 195 ss.[48] Cass. sez. un., 24 marzo 2006, n.6572, cit., 1344.[49] V. sul punto C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, op. cit., p.36 ss., 53 ss.[50] V. da ultimo la bella rassegna di G. Colangelo, Il danno non patrimoniale da inadempimento, Obbl. contr., 2006, 4, p. 348 ss.; G. Comandè, Persona e tutele giuridiche, Torino, 2003, p.251 ss.[51] Gazzarra, Il danno non patrimoniale da inadempimento, Napoli, 2003, p. 41 ss. Nel caso di lesione della salute o della integrità fisica, causata dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio, lo stesso fatto è inadempimento di un obbligo e, allo stesso tempo, lesione di un diritto assoluto. Così nel contratto di trasporto: si ammette il concorso di azioni con una rilevanza pratica chiara, ossia una prescrizione breve. Nella responsabilità medica: si ammette, ancora, il concorso di azioni ed il cumulo dei danni. In entrambi i casi l’inadempimento è spesso anche reato, sicché si applica, per il concorso, l’art. 2043-2059, nei limiti dell’art. 185 del codice penale, prima della svolta della Cassazione sul danno non patrimoniale. Ma esistono fattispecie nuove di danno, ove non c’è commistione fra inadempimento e reato; si pensi al danno da nascita indesiderata (fallisce l’interruzione di gravidanza, non riesce la sterilizzazione, è omessa la diagnosi sulla malformazione del feto). E’ noto che alcune sentenze liquidano il danno patrimoniale (il mantenimento) altre il danno non patrimoniale per il pregiudizio che l’evento può arrecare all’equilibrio psicologico della madre o per la lesione del diritto ad una procreazione cosciente e responsabile. Manca in ogni caso un quadro certo di riferimento per il danno risarcibile tutte le volte che si tratti di responsabilità contrattuale. [52] Corte Giust. CEE, 12 marzo 2002, n. C-168/00, in Resp. Civ. e prev., 2002, p. 360 ss.[53] Per una visione di sintesi, v. P. G. Monateri, Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, Padova, 1989.[54] v. G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano,1983, p. 230 ss.; C. Scognamiglio, Il danno non patrimoniale contrattuale, in Il contratto e le tutele: prospettive di diritto europeo, a cura di S. Mazzamuto, Torino 2002, p. 224 ss.; M. Costanza, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 127ss.[55] V. ancora G. Colangelo, Il danno non patrimoniale da inadempimento, op. cit. p. 349 ss.; Id., Commento all’art. 94 in Codice del Consumo. Commentario, (a cura di) G. Vettori, Padova, 2006.[56] V. da ultimo P. G. Monateri, Sezioni Unite: le nuove regole del danno esistenziale e il futuro della responsabilità civile, in Corr. giur., 2006, 6, 787.[57] V. sul punto Occhiocupo, Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni, Milano, 1995 e E. Rossi, Commento all’art. 2, cit., p. 42 nota 20 “come emerge dai lavori preparatori della Costituzione la persona è considerata quale luogo geometrico di una serie indeterminata di rapporti sociali, mediante i quali l’individuo caratterizza il proprio essere e realizza la propria personalità”. E’ la concezione che respinge e supera, secondo quanto affermato da La Pira in Assemblea Costituente, le due tendenze opposte affermatesi nel pensiero filosofico-politico a partire dal 1789: la concezione “atomistica”, che contrappone gli individui uti singoli allo Stato, e quella “totalitaria”, nella quale lo Stato si pone come “unico creatore di diritti e funzioni”.[58] Caro Giorgio, Caro Giorgio…Caro Amintore, 25 anni di storia nel carteggio LaPira-Fanfani, Firenze, 2003, p.207 Lettera del 13 febbraio 1955: “Leve finanziarie, leve economiche, leve giornalistiche: le tre leve fondamentali di ogni vera edificazione sociale, politica e culturale! Se mancano queste leve, non resta che la potestà -magra!-di fare discorsi sul valore della persona umana”.
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