ISSN 2239-8570

Inadempimento del leasing traslativo e clausola penale, di Chiara Sartoris


DOCUMENTI ALLEGATI

Con la sentenza che si segnala la Corte di Cassazione è chiamata a decidere sulla possibilità di applicare in via analogica l’art. 1526 c.c., in materia di vendita con riserva della proprietà, alla fattispecie contrattuale del leasing traslativo.
Come è noto, il leasing è un’operazione derivante dal collegamento di tre contratti, elaborata dalla prassi e oggi definita a livello legislativo con la c.d. Legge Concorrenza per il 2016 (art. 1, comma 136, Legge n. 124/2017). Attraverso tale operazione negoziale, una parte mette a disposizione dell’altra un determinato bene, affinché quest’ultima lo utilizzi verso un determinato corrispettivo e per un determinato periodo, al termine del quale l’ “utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero (…) l’obbligo di restituirlo”.

Nel caso di specie, l’utilizzatore contestava i decreti ingiuntivi con i quali il concedente richiedeva la restituzione del bene oggetto della locazione e la corresponsione della somma pari all’ammontare delle rate scadute, oltre al risarcimento dei danni e interessi, per inadempimento del contratto.
Tanto in primo, quanto in secondo grado, i giudici di merito rigettavano il ricorso nella parte in cui l’utilizzatore lamentava la nullità della clausola del contratto che attribuiva al concedente il diritto di recuperare, in caso di inadempimento del primo, l’intero importo del finanziamento, oltre alla proprietà e al possesso del bene. Ad avviso del ricorrente, siffatta clausola sarebbe stata in contrasto con l’art. 1526 c.c., perché i giudici avrebbero erroneamente qualificato «come facoltativa l’applicazione di una norma che, invece, una volta accertati i relativi presupposti applicativi, ha carattere imperativo».

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, conferma la sentenza di secondo grado, chiarendone il decisum.
In particolare, i giudici richiamano l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’art. 1526 c.c., in materia di vendita con riserva di proprietà, costituisce norma inderogabile e applicabile in via analogica al leasing traslativo (cfr. Cass., n. 2909/1996; Cass., n. 19732/2011; Cass., n. 192272/2014). Con la conseguenza che, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il concedente è tenuto alla restituzione dei canoni percepiti, salvo il riconoscimento di un equo compenso, in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento, senza ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi, oltre al risarcimento dei danni.

La Corte enuncia poi un importante chiarimento in ordine ai presupposti per l’applicazione della clausola di irripetibilità dei canoni riscossi dal concedente di cui al comma 2 del medesimo art. 1526 c.c.. In presenza di tale previsione convenzionale, al giudice è attribuita, per legge, la facoltà di ridurre l’indennità convenuta della parti “secondo le circostanze”. A riguardo, la Corte ritiene di essere alla presenza di una vera e propria clausola penale «in quanto volta alla predeterminazione del danno risarcibile nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore», la cui operatività è rimessa esclusivamente all’iniziativa di parte (cfr. Cass., n. 19272/2014).

Da ciò deriva – secondo la Cassazione – che tale previsione deve essere valutata dal giudice alla stregua dei criteri di cui all’art. 1384 c.c.. E quindi «le clausole che attribuiscono alla società concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento e in più la proprietà e il possesso del bene, attribuiscono alla società stessa vantaggi maggiori di quelli di cui essa aveva diritto»; con la conseguenza che esse finiscono per «configurare un assetto convenzionale manifestamente eccessivo rispetto all’interesse del creditore di cui all’art. 1384 c.c.». Se ne conclude, allora, che al giudice sia dato il potere di ridurre l’indennità pattuita dalle parti.

Ciò premesso, la Corte precisa, infine, quali siano i criteri di valutazione del carattere manifestamente eccessivo della penale: il giudice è tenuto a comparare il vantaggio che il contraente adempiente effettivamente realizza con il margine di gaudagno che mirava legittimamente a conseguire dalla regolare esecuzione del contratto.

Al fine di evitare che il giudice possa ridurre l’indennità convenuta, le parti hanno, però, la possibilità di temperare la penale con delle correzioni convenzionali, prevedendo, a favore dell’utilizzatore inadempiente, o il diritto di recuperare la proprietà e il possesso del bene in termini prestabiliti o il diritto di imputare il valore del bene alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Cassazione conferma la corretta applicazione, da parte dei giudici di appello, dell’art. 1526 c.c. rispetto alla fattispecie in esame, chiarendo che l’operatività non “automatica” di quella disposizione sottenda non il carattere facoltativo della stessa, stante la sua inderogabilità, quanto, piuttosto, la necessità di valutare in concreto la clausola penale concordata tra le parti. Circostanza, ques’ultima, che nel caso di specie risulta comprovata sia dalla sottoscrizione da parte dell’utilizzatore, sia dal fatto che questi non era uno “sprovveduto”, trattandosi di un legale libero professionista.

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