La Corte di Cassazione ritorna sul problema del danno non patrimoniale, allineandosi a quanto hanno statuito le Sezioni Unite, 11 Novembre 2009, n. 26972. Il caso riguarda l’azione proposta da un contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, affinché gli fosse riconosciuto il risarcimento del danno morale e da stress, subito a seguito delle lungaggini dell’iter burocratico: la domanda di annullamento della cartella esattoriale era stata accolta solamente a distanza di sei mesi, dopo numerose richieste, reiterati solleciti ed interminabili code allo sportello.
A differenza di quanto stabilito dal Giudice di Pace di Catania, la Cassazione sostiene che il pregiudizio lamentato dal ricorrente non è da considerarsi giuridicamente rilevante. La sentenza resa secondo equità è impugnata per la violazione del principio informatore dell’ingiustizia. “Come è noto, le Sezioni Unite con quattro contestuali sentenze di contenuto identico hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell’art. 2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi (…) come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043”. Pertanto, ripercorrendo il sentiero aperto da Cass., sez. un., 11 Novembre 2008, n. 26972, la Terza Sezione sostiene che la lesione di un diritto alla tranquillità è insuscettibile di essere monetizzato e rientra in quei disagi, fastidi e disappunti ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria.
Di seguito, il testo della sentenza:
Di seguito il link per leggere un breve commento alla sentenza:
http://www.personaemercato.it/responsabilita-civile/lungaggini-iter-burocratico/
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