ISSN 2239-8570

L’ibrido finanziario-assicurativo nelle polizze linked su derivati Lehman Brothers: contratto e qualificazione, di Federico Pistelli


DOCUMENTI ALLEGATI

A distanza di quasi dieci anni dal ricorso alla procedura del “Chapter 11” da parte di una delle maggiori banche statunitensi, il contenzioso sui prodotti legati all’andamento dei titoli Lehman Brothers risulta tutt’altro che sopito. La Corte di Cassazione (Sez. III, ord. 30 aprile 2018, n. 10333) è stata nuovamente chiamata a giudicare della qualifica e del conseguente inquadramento di disciplina, di una polizza vita unit linked strutturata, per l’appunto, attraverso un unico investimento del premio in titoli della nota società finanziaria americana.

Il cuore del dibattito ruota attorno al problema dell’interdipendenza degli attori e delle attività economiche sul mercato, come anche del sovrapporsi ed intersecarsi delle regole del contratto (rectius, dei contratti), nei diversi settori in cui la normativa le colloca: bancario, finanziario e assicurativo. L’evoluzione dell’ingegneria finanziaria, unita alla varietà degli scopi – di investimento, di previdenza, di risparmio – per cui un soggetto si rivolge al mercato, impongono all’interprete di confrontarsi con strumenti a disciplina “orizzontale”, che corre cioè trasversalmente ai diversi settori del diritto speciale dei contratti.

 

Il rapporto impugnato di fronte ai giudici di legittimità appartiene alla categoria delle polizze vita, caratterizzate dall’impegno da parte dell’assicuratore, a fronte della corresponsione di un premio, a pagare un capitale o una rendita a seguito di determinati eventi attinenti alla vita umana (art. 1882 c.c.). La forma semplice – e di minor diffusione – prevede una determinazione delle rispettive performances delle parti (premio per l’assicurato, capitale o rendita per l’assicuratore) in misura fissa. L’impatto della svalutazione monetaria e l’esigenza di modellare il rapporto sull’andamento del mercato, ha condotto però all’introduzione di fattispecie di maggior complessità, che legano (linked) l’entità delle prestazioni al valore di “quote di OICR o fondi interni” (polizze unit linked), ovvero ad “indici o altri valori di riferimento” (polizze index linked) (art. 2, codice ass. priv.). Si tratta, in sostanza, di prodotti misti “assicurativo-finanziari”, nei quali il premio corrisposto viene impiegato per l’acquisto di titoli, al cui rendimento è legata pertanto l’entità del capitale dovuto da parte dell’impresa assicuratrice, al verificarsi dell’evento attinente la vita umana. Il proprium di questa figura contrattuale è dunque lo sdoppiamento del rischio oggetto del contratto: da un lato il rischio demografico, connesso alla durata della vita dell’assicurato, dall’altro il rischio finanziario, legato all’impiego, sul mercato dei capitali, dei premi raccolti.

 

La particolarità del caso portato all’attenzione dei giudici di legittimità risiede nel fatto che il rapporto oggetto della disputa sia antecedente agli interventi di coordinamento dei codici di settore (Lg. 262/2005 e D.Lgs 303/2006): l’attuale art. 25-bis Tuf stabilisce infatti espressamente che la distribuzione di prodotti finanziari da parte di imprese di assicurazioni debba rispettare gli stessi obblighi di condotta gravanti sugli intermediari finanziari in sede di negoziazione (art. 21 Tuf), come anche le regole di forma/contenuto del contratto (art. 23 Tuf). Ciò nonostante, la giurisprudenza ha più volte ritenuto che anche sui rapporti antecedenti, debba essere svolto un giudizio di qualificazione del contratto, al fine di stabilirne la natura essenzialmente previdenziale o finanziaria.

 

La Corte individua i criteri cardine per l’operazione di riqualificazione, al di là del nomen del prodotto, nel carattere, nel ruolo e nella distribuzione del rischio di performance fra le parti. Qualora infatti, il rischio dell’andamento dei titoli sia interamente addossato all’assicurato, il contratto non risulta meritevole della particolare protezione che la Carta Costituzionale (art. 38) e la legge (diverso trattamento fiscale rispetto al risparmio gestito, esclusione della polizza dall’asse ereditario, limiti alla sottoponibilità a misure esecutive cautelari) accordano al modello assicurativo della polizza vita e non vi è ragione dunque per eludere l’applicazione delle norme in tema di intermediazione mobiliare. L’operazione di riqualificazione ha carattere essenzialmente interpretativo (cfr. Cass., 18 aprile 2012, n. 6061) del contratto e non è censurabile in sede di legittimità, qualora non presenti vizi di motivazione.

 

L’ordinanza individua comunque un minimum causale per il riconoscimento del carattere previdenziale nell’impegno assunto, da parte dell’intermediario assicurativo, al rimborso, totale o fino ad un certo importo, del capitale investito dall’assicurato. Se nella prima ipotesi sembra potersi a buon diritto riconoscere una funzione prevalentemente previdenziale, la formula parzialmente garantita non esime comunque il giudice di merito dal condurre l’operazione qualificatoria, sulla base del complesso dei caratteri del contratto e del ruolo assunto dall’obiettivo di investimento nella dinamica complessiva dell’operazione.

 

Non avendo ravvisato alcun tipo di garanzia sul rimborso del capitale, l’ordinanza conferma la decisione del foro ambrosiano, riconoscendo la connotazione del contratto nell’ambito dei servizi di investimento ed accertando la violazione degli obblighi di condotta nella negoziazione di strumenti finanziari (obblighi informativi, valutazione dell’adeguatezza al profilo del cliente, gestione dei conflitti di interesse). La conseguenza che la Corte di legittimità lega all’esecuzione infedele del programma negoziale è quella della risoluzione per inadempimento e della responsabilità risarcitoria da parte dell’intermediario.

 

 

 

 

[Note bibliografiche

In giurisprudenza, conforme Cass., 18 aprile 2012, n. 6061, con nota di Sangiovanni, La Cassazione sull’equiparazione delle polizze unit linked a strumenti finanziari, in Corriere Giuridico, 3, 2013, pag. 770 ss.; contrario invece all’applicazione della disciplina informativa sugli strumenti finanziari per i contratti antecedenti al 2006, Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 30127, con nota di Corrias, Sulla natura assicurativa oppure finanziaria delle polizze linked: la riproposizione di un tema, in BBTC, 4, 2015, pag. 457 ss.; sull’insussistenza della responsabilità per inadempimento dell’impresa di assicurazione nel caso di insolvenza dell’emittente, Trib. Roma, 23 ottobre 2014, n. 20973, in ex parte creditoris, www.expartecreditoris.it.

In dottrina, per un inquadramento del problema delle polizze vita, Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, Milano, 2013; sull’estensione ai prodotti finanziari distribuiti dalle imprese assicurative della disciplina del tuf, Portolano, Art. 25-bis: prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione, in Testo Unico della Finanza, a cura di Fratini-Gasparri, Torino, 2012;  a favore della qualificazione come investimento delle polizze linked prive di garanzia minima, Sabatelli, I prodotti misti assicurativi e finanziari, in Banche ed assicurazioni fra cooperazione e concorrenza, a cura di Patroni Griffi e Ricolfi, Milano, 1997; Gambino, La prevenzione nelle assicurazioni sulla vita e nuovi prodotti assicurativo-finanziari¸ in Assicurazioni, 1990, I, pag. 39 ss.; Rossetti, Polizze “linked” e tutela dell’assicurato, in Assicurazioni, 2002, pag. 223 ss.]

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