ISSN 2239-8570

L’opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione (Cass.26.6.2008 n.17495)

Con sentenza del 26 giugno 2008 n. 17495, la Corte di Cassazione ha preso in esame la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il ricorso verteva sulla mancata produzione, in sede di opposizione, della copia notificata del decreto ingiuntivo e, quindi, del difetto di prova – secondo la Corte di merito – della tempestività dell’opposizione stessa.
Punto centrale della pronuncia della Cassazione è che la disciplina delle conseguenze della mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo debba essere tratta dalle norme che regolano il procedimento monitorio e non da quelle riguardanti le impugnazioni.
Da tale assunto deriva l’inapplicabilità degli artt. 347 e 369 c.p.c. che stabiliscono l’onere di produzione del provvedimento impugnato.
La natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, infatti, quella di vera e propria impugnazione avendo, piuttosto, lo scopo di provocare la fase di cognizione del merito che non ha avuto luogo in precedenza per il suo carattere sommario.
La produzione del decreto ingiuntivo può rilevare sotto il profilo della ammissibilità e non della procedibilità dell’opposizione in quanto diretta a consentire al giudice adito il controllo della tempestività della opposizione stessa.
La Cassazione ha posto in risalto che tale tempestività può essere desunta aliunde dal giudice dell’opposizione e, quindi, anche da altri elementi come la memoria di costituzione e risposta e la conclusionale della parte opposta. L’esplicita ammissione della parte intimata e quella contenuta in altri atti del processo forniscono, secondo la Corte, un “sicuro elemento di prova in ordine alla tempestività e quindi ammissibilità dell’opposizione”.
Si segnala che con sentenza del 9 febbraio 2007 n. 2907 la Corte aveva  stabilito che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è assimilabile a quello di impugnazione”.

Sentenza Cassazione 26 giugno 2008 n. 17495

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