Fino a quando permane sul genitore l’obbligo di mantenere il figlio, ancorchè maggiorenne? In una recente pronuncia avente ad oggetto un provvedimento di modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la Cassazione conferma un orientamento già espresso, facendo una precisazione in tema di ripartizione dell’onere probatorio.
Secondo i giudici “l’obbligo del genitore, separato o divorziato, di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma persiste finchè non abbiano raggiunto l’indipendenza economica attraverso un’attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza ovvero non sia provato che, posti nelle concrete condizioni di addivenire a detta autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa”.
Calando il principio nella dinamica processuale, la prova dell’indipendenza economica non si sottrae all’art. 2697 c.c.: se, da una parte, compete al coniuge che richiede la prestazione di carattere economico la dimostrazione delle condizioni che la legittimano, dall’altra, deve essere assicurato al soggetto nei cui confronti la prestazione viene richiesta di documentare la raggiunta autosufficienza dei figli.
Di seguito, il testo della sentenza:
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