ISSN 2239-8570

Perdita di chance e onere probatorio, di Antonio Gorgoni

Cass. Sezioni unite civili, 23 settembre 2013, n. 21678
(Presidente Rovelli – Relatore Mammone)

Le Sezioni unite intervengono su un aspetto cruciale del danno da perdita di chance (id est di un vantaggio): l’onere della prova.
Il caso riguardava il mancato espletamento della procedura di selezione di dipendenti pubblici, prevista dal contratto collettivo nazionale, volta alla loro riqualificazione.
Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 21678/2013, affermano che i principi già individuati dalla giurisprudenza della Sezione lavoro per le ipotesi di contestazione della procedura di selezione o dei criteri di progressione debbano applicarsi anche al caso della mancata conclusione della procedura concorsuale.
L’attore non può limitarsi a provare il fatto impeditivo del vantaggio, ossia il mancato svolgimento della prova (si veda Cass., n. 5183/2013 sulla perdita della chance di diventare agente di polizia penitenziaria e Cass., n. 9238/2007 sull’omissione di incombenti processuali), ma deve dimostrare, pur se in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno. In altri termini deve emergere nel processo la possibilità che il dipendente pubblico avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento, onde attivare quantomeno il risarcimento in natura.
Il decisum delle Sezioni unite si fonda sui principi generali in tema di responsabilità contrattuale e sull’art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice «deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (…) nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita».

Cass., 23 settembre 2013, n. 21678

Pubblicato in Illecito civile

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