ISSN 2239-8570

Sezioni Unite: ricorso per Cassazione, limiti di procedibilità e notifica della sentenza impugnata

 In materia di limiti di procedibilità del ricorso innanzi alla Cassazione, intervengono le Sezioni Unite a dirimere un contrasto giurisprudenziale.

Più precisamente, mentre secondo un primo orientamento più rigoroso il mancato deposito nei termini previsti della copia autentica della sentenza comporta in ogni caso l’improcedibilità del ricorso senza possibilità di sanatoria, altro orientamento riteneva assolto l’obbligo di deposito o contestualmente alla proposizione del ricorso o alle condizioni di cui all’art. 372 c.p.c. Infine, secondo un terzo orientamento intermedio l’onere era validamente assolto anche se non intervenuto in modo contestuale rispetto al deposito del ricorso stesso, purchè avvenuto nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso mediante le modalità previste dall’art. 372 c.p.c.

In una motivazione molto articolata e complessa, in cui le Sezioni Unite rendono conto delle diverse soluzioni giurisprudenziali, delle posizioni dottrinali e dei differenti approcci attraverso cui interpretare la questione, è offerta una lettura sistematica e completa della ratio sottesa all’intero ricorso per Cassazione e sono affermati i seguenti principi:

– “nell’ipotesi in cui il ricorrente per Cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di Cassazione deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo e procedere all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere del deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. e dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità del ricorso per Cassazione precede quello della eventuale sua inammissibilità.”

– “La previsione -di cui al secondo comma n.2 dell’art. 369 c.p.c.- dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale- della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per Cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purchè entro il termine, di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.”

– “In tema di ricorso per regolamento di competenza, l’obbligo del deposito da parte del ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per Cassazione oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell’art. 372 c.p.c., purchè nel termine stabilito nel primo comma dell’art. 369 c.p.c.”

Cass., sez. un., 16 Aprile 2009, n. 9004

Pubblicato in Persona e diritti

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