I c.d. ausiliari del traffico non devono rilevare tutte le violazioni legate alla sosta nelle zone di concessione. Così le Sezioni Unite hanno posto fine ad una rottura interna alla giurisprudenza, nata insieme a questa nuova figura professionale.
Secondo un primo filone, gli ausiliari del traffico sono legittimati a sanzionare solamente le infrazioni in tema di sosta nelle aree oggetto di concessione ed in quelle limitrofe, escludendo la possibilità di una valida contestazione di qualunque altro illecito (cfr. Cass., 7 Aprile 2005, n. 7336; Cass., 18 Aprile 2005, n. 7979; Cass., 26 Aprile 2005, n. 8593; Cass., 18 Agosto 2006, n. 18186).
Diversamente, secondo altro orientamento, il potere di accertamento non è limitato alla sola sosta, essendo esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili nella zona oggetto di concessione (cfr. Cass., 20 Aprile 2006, nn. 9287; Cass., 28 settembre 2007, n. 20558; Cass., 22.02.2007, n. 4173).
Con sentenza 5621 del 9 Marzo 2009, le Sezioni Unite pongono fine alla vexata quaestio, enunciando il seguente principio di diritto: “le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).“
La regola iuris viene enunciata al termine di una excursus normativo in cui la Cassazione ricostruisce la ratio dell’intera normativa ed, alla luce di questa, risolve la divisione poco sopra ricordata. Considerando che il legislatore estende determinate funzioni a soggetti diversi da quelli a cui sono istituzionalmente attribuite, allo stesso tempo ha voluto delimitare con rigore la deroga, precisando “come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria sia limitata alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso”.
Di seguito, il testo integrale della sentenza:
Cass., Sez. Un., 9 Aprile 2009, n. 5621
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