Cass., Sez. Un., 25 marzo 2013, n. 7381
Le Sezioni Unite affrontano la problematica relativa ai rapporti tra l’autonomia contrattuale delle parti, garantita dall’art. 41 Cost., e «la disponibilità dell’azione giudiziale, caratterizzata dalla non obbligatorietà di essere intrapresa o di essere proseguita una volta avviata, ma espressione (…) di un diritto inviolabile previsto, tutelato e garantito dall’art. 24 Cost.».
Nell’ambito di un giudizio volto all’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione di un appezzamento di terreno, il convenuto eccepisce, nel secondo grado di giudizio, l’improponibilità dell’appello, invocando una scrittura privata intercorsa in precedenza tra di loro: in forza di tale accordo, l’attore avrebbe pagato la somma di L. 9.070.000 al convenuto o con il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio, in ordine al quale le parti si erano impegnate a non proporre alcun gravame, ovvero in caso di mancato accoglimento della domanda di usucapione. L’impugnazione viene rigettata, disattendendo l’eccezione del convenuto, stante la nullità della rinunzia preventiva alla impugnazione.
L’originario attore, nel proporre ricorso in Cassazione, censura la sentenza di appello per vizio di motivazione in riferimento alla valenza confessoria della scrittura privata: si ritiene che con tale scrittura il convenuto si impegna a fagli acquistare l’appezzamento di terreno, pertanto essa costituisce “a tutti gli effetti il riconoscimento del possesso protratto per il tempo utile all’acquisto dell’usucapione”.
Le Sezioni Unite rigettano il ricorso prendendo posizione sulla questione della valenza probatoria di confessione della scrittura privata richiamata dall’attore. Si afferma che sono due gli elementi necessari per poter qualificare una dichiarazione come confessione: un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole alla controparte; un elemento oggettivo, «che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della dichiarazione derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione». Tali caratteristiche – secondo le Sezioni Unite – non sono, invece, riscontrabili nell’accordo intercorso tra le parti della controversia in esame: tale accordo, infatti, «non solo presenta aspetti di incompatibilità logica fra pattuito trasferimento a titolo derivativo e dedotto pregresso acquisto a titolo originario, ma è in se stesso del tutto neutro agli invocati fini probatori, collocandosi sul piano volitivo, anziché su quello ricognitivo». Ecco perché le Sezioni Unite escludono valenza confessoria, in ordine al protrarsi del possesso per il tempo utile al verificarsi dell’usucapione, alla scrittura privata con cui una parte si impegni a far acquistare all’altra un immobile o per effetto di sentenza dichiarativa di usucapione a suo favore o per contratto.
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